di E. Cuzzola
I tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione svolti presso i Comuni non concretizzano un’ipotesi di lavoro occasionale, sono esclusi dalle spese del personale e non sono assoggettati ai relativi limiti di spesa previsti dall’art. 1 commi 557 e 557 bis della legge n. 296/2006 (ossia, il valore medio del triennio precedente all’entrata in vigore della citata legge): è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. contr. Sardegna ,con la deliberazione 16 ottobre 2019, n. 75.
Come è noto, detti tirocini rientrano tra gli interventi e servizi sociali finalizzati a realizzare il sistema integrato di contrasto alla povertà e sono finanziate tramite le risorse del Fondo Povertà ed, eventualmente, con risorse aggiuntive proprie del Comune e/o della Regione. Ed infatti, i Comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, possono concorrere con risorse proprie nell’ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili e nell’ambito degli equilibri di finanza pubblica (art. 7 d.lgs. n. 147/2017). Secondo i giudici, inoltre, anche nel caso in cui i Comuni, con propria valutazione circa la necessità di provvedere ad interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà, dovessero concorrere alla realizzazione degli interventi con risorse proprie disponibili a legislazione vigente e nell’ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati, le indennità e le spese sostenute per i tirocini finalizzati, per le quali è normativamente declarata la finalità solidaristica di sostegno sociale e di contrasto alla povertà, non rientrerebbero comunque tra le spese di personale ai fini dei limiti previsti dall’art. 1 commi 557 e 557 bis della citata legge n. 296/2006.
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