I tempi di approvazione del piano di riequilibrio troppo lunghi ne impediscono il diniego

30 Settembre 2022
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L’art. 243-bis del TEUL ha previsto che, la procedura di approvazione del piano di riequilibrio,debba seguire fasi proprie, cadenzate da un’ordinata sequenza procedimentale, nell’ambito di un’istruttoria che vede soggetti protagonisti e partecipi l’ente coinvolto, la Commissione ministeriale e la Sezione di controllo competente. In questo caso la Sezione di controllo entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione, delibera sull’approvazione o sul diniego del piano. Per le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, hanno stabilito, nella sentenza n.14/2022, l’impossibilità del diniego del piano da parte della Sezione regionale, qualora ai trenta giorni previsti dalla normativa, il citato diniego arrivi a distanza di sette anni, obbligando l’ente locale ad intraprendere la procedura di dissesto.

Le fasi

Le Sezioni Riunite esaminano le fasi, di approvazione o diniego del piano di riequilibrio di una ente locale, previste dalla normativa: la prima fase volta alla presentazione del piano di riequilibrio finanziario dell’ente, corredato dalla relazione della Sottocommissione finanza degli enti locali, alla Sezione territoriale di controllo, che si chiude – a seguito di un’eventuale istruttoria – con una delibera di approvazione o di reiezione del piano proposto e approvato dall’ente locale. Qualora il vaglio dell’ammissibilità e congruità e adeguatezza delle misure abbia esito positivo, si apre la seconda fase, durante la quale la Sezione dovrà verificare il rispetto delle misure approvate nel tempo di attuazione del piano stesso. La Sezione, come detto, in tale parte potrà tener conto della natura “dinamica” del piano, il quale, però, deve essere già stato oggetto del provvedimento espresso di approvazione.

Il caso concreto

Al fine di accogliere o denegare il ricorso di un ente locale, avverso il passaggio alla procedura di dissesto per essere giudicato non congruo il piano di riequilibrio, le Sezioni Riunite hanno esaminato le fasi procedurali intraprese dall’ente e dalla Corte dei conti. Nel caso di specie, la relazione istruttoria ministeriale conclusiva, prevista dal co. 1 dell’art. 243-quater TUEL, è pervenuta alla Sezione regionale di controllo dopo 7 anni dall’originaria approvazione del Piano e di 5 anni dalla sua “stabilizzazione” operata a seguito del passaggio alla contabilità armonizzata, mentre solo dopo altri otto mesi la Sezione regionale perveniva alla decisione del diniego. Ora, sicuramente è stato da sempre precisato la natura «non perentoria» dei termini di approvazione o diniego immaginati dal legislatore, tuttavia, non può essere considerato il lungo periodo per arrivare alla decisione, tanto che quest’ultima è avvenuta quando mancherebbero solo tre anni alla chiusura di un piano di riequilibrio originariamente previsto in dieci anni. In altri termini, secondo la monofilachia contabile, un tempo così dilatato non potrebbe che rappresentare forti profili di criticità, senza che questi ultimi possano essere posti a danno dell’ente controllato. La Sezione delle Autonomie (Deliberazione n. 5/SEZAUT/2018) ha avuto modo di precisare che «nei primi cinque anni di applicazione della normativa, … la principale criticità emersa afferisce, proprio, alla estrema lunghezza della fase istruttoria. Condizione che frustra l’essenza stessa del processo di risanamento, il quale, in quanto rimedio utile a prevenire il dissesto, non dovrebbe poter prescindere dalla celerità dell’applicazione del piano e dal sollecito esame dello stesso. Il trascorrere del tempo rende vetuste le misure di risanamento proposte nel piano e, dunque, inattendibile il complessivo percorso di riequilibrio, ma, soprattutto, aggrava la condizione di precarietà finanziaria dell’ente avvicinandolo alla configurazione del dissesto».

Conclusione

Il ricorso del comune avverso la dichiarazione di dissesto pronunciata dalla Sezione regionale di controllo deve essere accolto, nella parte in cui censura il tardivo esercizio delle prerogative istruttorie affidate alla Commissione per la stabilità finanziaria per gli enti locali ed i connessi riflessi sulla valutazione di insostenibilità del Piano di riequilibrio da parte della Sezione territoriale di controllo. In questo caso la Sezione di controllo ha svolto un controllo sull’esecuzione del piano, senza una pregiudiziale valutazione ex ante della congruità dello stesso. Pertanto, il diniego del piano deve essere annullato con relativa approvazione dello stesso, fermo restando gli strumenti a disposizione della Sezione di controllo nel valutare le criticità e, in caso di reiterazione di gravi criticità disporre dello strumento del blocco della spesa e, solo successivamente, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero di misure adeguate di risanamento, procedere con la dichiarazione di dissesto.

 

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