In data 24 novembre 2021 l’ARAN ha pubblicato alcuni orientamenti applicativi sul personale delle Funzioni Locali, qui di seguito ne sono stati riassunti tre.
Riduzione stabile dello straordinario
La questione oggetto di richiesta di un ente locale concerne la riduzione stabile dello straordinario con i seguenti dubbi: a) se sia necessaria o meno la contrattazione; b) se le risorse stabili aumentate abbiano o meno un vincolo di destinazione.
Con l’orientamento applicativo CFL146 i tecnici dell’Agenzia confermano che le condizioni previste dall’art. 67, comma 2 lett.g), del CCNL 2016-2018 della Funzioni Locali permettono ancora agli enti locali di ridurre in via definitiva gli stanziamenti degli straordinari per incrementare le risorse stabili, ossia senza possibilità, una volta presa la decisione da parte dell’ente di ritornare indietro. In risposta alle domande, si precisa che si tratta di una scelta gestione, ossia l’ente dovrà motivare la non necessità organizzativa di avere a disposizione il totale degli straordinari, senza necessità che tale scelta sia decisa a livello di contrattazione. Inoltre, una volta trasferite le risorse nella parte stabile, queste ultime avranno una destinazione generale ossia dovranno finanziare uscite stabili come ad esempio il pagamento delle progressioni orizzontali o le indennità di comparto, ossia risorse che sono stabili e continuative.
Un possibile dubbio che potrebbe aprirsi e se, una volta aumentate le risorse stabili, ai comuni trovi applicazione anche per queste risorse l’incremento disposto dal d.l. 34/2019, ossia l’aumento proporzionale delle risorse del fondo pro capite dell’anno 2018 in caso di aumento del personale rispetto alla personale presente al 31/12/2018. La risposta è stata data dal MEF negli allegati al conto annuale 2020 (circolare n.18/2021), dove il salario accessorio complessivo ha incluso anche gli straordinari. In altri termini, sia per gli enti che avessero nell’anno 2018 consolidato in risorse stabili gli straordinari sia quelli che non avessero consolidato il medesimo, in caso di aumento del personale potranno aumentare anche la quota dello straordinario.
Conservazione posto cat. D3
Il dubbio posto da un ente locale riguarda la conservazione del posto ad un dipendente cat. D3 giuridica, vincitore di concorso, che abbia deciso prima dello spirare del periodo di prova nell’ente di destinazione di rientrare nell’ente di appartenenza. In questo caso, la questione sollevata è se quel dipendente quanto rientri debba o meno conservale la posizione giuridica D3 stante la sua eliminazione operata dal nuovo CCNL del 21/05/2018. L’Agenzia, con orientamento applicativo CFL145, ha precisato che, l’istituto regolato dall’art. 20, comma 10, del CCNL del 21/05/2018 si configura una sorta di riammissione in servizio, pertanto il dipendente, nel momento in cui ritorna presso l’ente di originaria appartenenza, come espressamente precisato, sarà collocato nella medesima categoria e profilo posseduti al momento dell’estinzione del rapporto di lavoro con lo stesso, ossia nel medesimo inquadramento D3 di cui il lavoratore era in possesso all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
Sorte delle ferie ed altri istituti in caso di progressione verticale
La domanda di un comune ha riguardato la sorte di ferie, ore di straordinario, i permessi retribuiti ed altri istituti contrattuali che il dipendente non aveva goduto prima del passaggio alla categoria superiore.
Con orientamento applicativo CFL 141 l’Agenzia risponde che da un punto di vista contrattuale la disciplina prevede esclusivamente:
- il riconoscimento, a titolo di assegno personale, dell’eventuale differenziale economico tra il trattamento economico conseguito per effetto di progressione economica orizzontale nella precedente categoria di inquadramento e il nuovo trattamento tabellare iniziale (art. 11, comma 8, del CCNL del 21/05/2018);
- l’eventuale esonero dal periodo di prova (art. 20, comma 2, del CCNL del 21/05/2018).
Pur non rispondendo alla sorte degli istituti contrattuale pregressi, è possibile a tal fine fare riferimento al parere CFC52 del contratto Funzioni Centrali dove l’Agenzia ha distinto l’ipotesi di progressione verticale da quella di vincita del concorso pubblico. Nel primo caso (art.22, comma 15, d.lgs. 75/2017) il passaggio alla Categoria superiore non comporta alcuna novazione del rapporto di lavoro, e di conseguenza al lavoratore interessato dovrà riconoscersi la trasposizione, nonché il godimento, di tutti quegli istituti che hanno avuto maturazione prima della progressione e non siano stati fruiti. Nel secondo caso, il lavoratore una volta superato il concorso, instaura con l’Amministrazione un nuovo rapporto di lavoro, diverso per natura e contenuti da quello di cui precedentemente era titolare con la stessa. Questa novazione del rapporto comporta, in questo caso, l’estinzione del precedente rapporto di lavoro con il conseguente venir meno anche di tutte le situazioni soggettive che in esso trovavano il proprio fondamento.
SCARICA GLI ALLEGATI:
Orientamento Applicativo 146 – Riduzione stabile dello straordinario
Orientamento applicativo CFL145 – Conservazione del posto
Orientamento applicativo CFL 141 – Progressione verticale
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Le operazioni contabili di fine anno negli Enti Locali
Novità e casistica operativa
a cura di Francesco Cuzzola
Venerdì 3 dicembre 2021 ore 10.00 – 12.00
Le scadenze contabili di fine anno rappresentano un momento fondamentale per la corretta gestione finanziaria dell’Ente e, sebbene ormai usuali nell’attività del ragioniere, in realtà possono comportare dubbi e incertezze applicative, soprattutto con riferimento ad alcuni adempimenti oggetto di nuovi interventi legislativi quali, ad esempio, la normativa in materia di gestione della spesa per i lavori pubblici di somma urgenza (modificata dall’art. 1, co. 901, della Legge n. 145/2018).
A titolo esemplificativo, il corso affronterà le seguenti tematiche:
– le scadenze connesse agli strumenti di programmazione (eventuale nota di aggiornamento al DUP, predisposizione dello schema del bilancio di previsione e le correlate variazioni al PEG);
– le diverse tipologie di variazioni di bilancio, con l’individuazione del soggetto competente (dirigente, Giunta e Consiglio);
– la gestione delle partecipate, tanto in termini di ricognizione annuale, quanto in termini di verifica dei Piani di razionalizzazione ove esistenti;
– gli ulteriori adempimenti legati alla rendicontazione delle sanzioni al Codice della strada, alla gestione dell’anticipazione di tesoreria e/o alla ricostituzione delle somme vincolate e alla chiusura del Fondo economale.
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