I profili di responsabilità contabile nel riaccertamento dei residui

Il riaccertamento dei residui costituisce una fase molto importante del processo di rendicontazione annuale. L’art. 228, comma 3, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 dispone che “Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio…”.

22 Aprile 2021
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Il riaccertamento dei residui costituisce una fase molto importante del processo di rendicontazione annuale. L’art. 228, comma 3, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 dispone che “Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio…”.  Le modalità della suddetta operazione sono indicate nell’art. 3, comma 4, del D. Lgs. 23/6/11, n. 118 e nel Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118. Il riaccertamento dei residui conduce all’iscrizione dei residui (riaccertati) nel conto dl bilancio e quindi nel rendiconto generale.

Il punto 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, fa riferimento all’applicazione del principio della prudenza nella verifica dei residui:
“In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:
– la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito;
– l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno;
– il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
– la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio
La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:
a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
d) i debiti insussistenti o prescritti;
e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
f) i crediti ed i debiti imputati all’esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all’esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.”

Le regole dei residui attivi

Visto che i residui attivi sono somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio, le ragioni per il loro mantenimento fanno capo alle regole di assunzione degli accertamenti di entrata.
Ai sensi dell‘art. 179, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, gli elementi costitutivi dell’accertamento delle entrate sono:
(a) la ragione del credito che da luogo all’obbligazione attiva;
(b) il titolo giuridico che supporta il credito;
(c) l’individuazione del soggetto debitore;
(d) l’ammontare del credito;
(e) la relativa scadenza.

I profili di responsabilità che fanno capo alla corretta definizione dei residui attivi discendono, perlopiù, dalla conseguenza che essi influiscono direttamente nel calcolo del risultato di amministrazione, nel senso che il mantenimento di residui attivi non rispondenti ai criteri e alle regole vigenti, conduce alla determinazione di un avanzo di amministrazione non veritiero e sovradimensionato. Si veda Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, delibera n. 94/2020 e il paragrafo 24.6.12 che affronta il noto problema della sovrastima di residui attivi per nascondere un disavanzo o per aumentare fittiziamente la capacità di spesa .

Sussiste danno erariale per il Ragioniere che altera la reale situazione contabile dell’Ente attraverso una sovrastima dei residui attivi, anche se spinto dagli organi politici, secondo la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Toscana sent. n. 140/2019. L’alterazione delle poste di bilancio «corrette» avendo lo scopo di dissimulare il disavanzo, oltre a indurre in errore l’organo di indirizzo politico che approva il bilancio, incide sulle scelte gestionali e impedisce l’adozione di misure di risanamento, ingannando allo stesso tempo i terzi, creditori, dipendenti, organi di controllo sulla reale situazione finanziaria dell’ente.

L’eliminazione di residui attivi (ovvero di crediti) senza una puntuale e analitica dimostrazione dei presupposti da parte dei vari responsabili dei servizi, è foriera di danno erariale e rappresenta generalmente una grave irregolarità contabile. Ciò normalmente genera profili di responsabilità.
In altri termini occorre porre particolare attenzione a non accertare le entrate o ad eliminare residui attivi senza validi motivi; normalmente in tali casi si configurano ipotesi di danno patrimoniale e quindi responsabilità contabile nei confronti dei soggetti che non hanno posto in essere la dovuta diligenza negli adempimenti di propria competenza.
Su tale argomento vi è un’ampia giurisprudenza; vedasi, a mero titolo di esempio:
– la deliberazione n. 40 del 27 aprile 2016, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna;
– la Corte dei Conti, sez. Auton. delib. 31/16 “Prime analisi sugli esiti del riaccertamento straordinario dei residui nei Comuni”

Le regole dei residui passivi

Visto che i residui passivi sono somme somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio, le ragioni per il loro mantenimento fanno capo alle regole di assunzione degli impegni di spesa.
Ai sensi dell‘art. 183, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 gli elementi costitutivi dell’impegno delle spese sono:
– l’esistenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata;
– la determinazione della somma da pagare;
– l’individuazione del soggetto creditore;
– l’indicazione della ragione del debito;
– l’indicazione della scadenza del credito;
– la costituzione del vincolo sulle previsioni di bilancio, nel rispetto delle norme relative alla copertura finanziaria della spesa.

In merito ai residui passivi riconosciuti insussistenti, il punto 9.1 del del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, individua la fattispecie e detta le regole:
“I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un’obbligazione non dovuta sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui. Il riconoscimento formale dell’assoluta insussistenza dei debiti deve essere adeguatamente motivato.
Nel caso in cui l’eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l’economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all’avanzo di amministrazione laddove presente.
Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell’esercizio successivo.

Il punto 9.1 del del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, affronta anche il tema dei maggiori debiti e dei maggiori crediti riscontrati in fase di riaccertamento:
“Se dalla ricognizione risulta la necessità di procedere al riconoscimento formale del maggior importo dei crediti e dei debiti dell’amministrazione rispetto all’ammontare dei residui attivi e passivi contabilizzati, è necessario procedere all’immediato accertamento ed impegno di nuovi crediti o nuovi debiti, imputati contabilmente alla competenza dell’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili.
L’emersione di debiti assunti dall’ente e non registrati quando l’obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio”, ex art. 194 del Tuel.

In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi in base all’erroneo presupposto che l’entità della spesa non era prevedibile con certezza al momento dell’ assunzione dell’impegno iniziale. Ogni comportamento difforme comporterebbe il riconoscimento di debito fuori bilancio e costituirebbe grave irregolarità contabile (punto 9.1 del del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118).

In merito alla presenza di debiti fuori bilancio non intercettati nel processo di riaccertamento dei residui si veda la Corte dei conti Sezione giurisdizionale centrale d’appello 23/3/2020, sent. n. 54, che condanna sindaco, amministratori, dirigenti, segretario e organo di revisione, per non aver svolto, con colpa grave, una adeguata attività di vigilanza, In particolare la Corte rileva l’assenza di valide attestazioni in merito alla presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere. Il danno in questo caso viene quantificato nella spesa sostenuta dall’Ente per interessi passivi a fronte di una anticipazione di tesoreria maggiore di quella concedibile, calcolata su volumi di entrate correnti non veritiere.

Anche il rinvio di oneri al futuro è foriero di responsabilità, in quanto altera gli equilibri di bilancio. Si veda in proposito la sent.  386 del 19/11/08 della Corte Costituzionale che ha limitato la possibilità di rinvio al futuro delle sole spese continuative e ricorrenti e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria n. 22/07 che rinviava al futuro la copertura finanziaria dei disavanzi aziende di trasporto.

La regola delle reimputazioni e la delibera di Giunta di variazione di bilancio

“Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili.
La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese.
Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente…” (art. 3, comma 4, del D. Lgs. 23/6/11, n. 118).

Il punto 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, riporta altre modalità attuative:

– “Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente imputati all’esercizio in quanto, in occasione della ricognizione, risultano non di competenza dell’esercizio cui sono stati imputati, in quanto non esigibili nel corso di tale esercizio….
Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l’accertamento e l’impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili.
Al riguardo, si rappresenta che l’atto che dispone il riaccertamento ed il reimpegno di entrate e spese ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti…”.

– “Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto”.

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Il Prontuario si caratterizza come strumento agile e pratico, ricco di schede e tabelle riassuntive, con innumerevoli indicazioni procedurali e puntuali richiami alla normativa vigente e alla più recente e significativa giurisprudenza.Questa nona edizione è stata interamente riveduta e aggiornata in tutti i suoi riferimenti normativi e giurisprudenziali, da ultimo con riguardo alle novità introdotte dal cosiddetto Decreto Semplificazioni, ossia il decreto-legge 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha apportato importanti novità, tra cui quelle in materia di ristrutturazioni, manutenzione straordinaria ed attività edilizia libera.Il testo offre, pertanto, un quadro completo e aggiornato degli interventi edilizi e dei relativi titoli abilitativi, oltre a tutte le indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di controllo, di accertamento e di polizia giudiziaria.Stefano MainiAvvocato, addetto presso l’Avvocatura civica del Comune di Modena e docente per diversi organismi di formazione.

Stefano Maini | 2020 Maggioli Editore

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