Sebbene il principio contabile, paragrafo 5.2, lett.a), Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 auspichi, e non obblighi, gli accantonamenti annuali nelle more della firma del Contratto nazionale, la Corte dei conti della Liguria (deliberazione n.92/2020) ritiene che l’accantonamento della somma in parola risponda, comunque sia, ad un criterio di sana gestione che l’ente deve seguire.
La verifica
A seguito di verifica da parte del magistrato istruttore l’ente ha dichiarato di aver provveduto ad accantonare nel rendiconto 2016 e nel bilancio 2017 le somme per il finanziamento degli arretrati da erogare a seguito di definitiva sottoscrizione del CCNL Funzioni locali. Tuttavia, dall’esame del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2017 (Fonte BDAP), non risulta presente detto accantonamento. Il magistrato istruttore ha a tal fine chiesto di fornirne la motivazione all’Ente sul disallineamento. Secondo l’ente locale gli arretrati CCNL funzioni locali, sono stati accantonati e applicati al bilancio di previsione 2018 mediante variazione di esigibilità ordinaria (Fondo pluriennale vincolato di parte corrente) e liquidati ai dipendenti.
Le indicazioni del Collegio contabile
Precisano i giudici contabili liguri come, sebbene il principio contabile, paragrafo 5.2, lett. a), Allegato 4/2 al D. Lgs . 118/2011 auspichi, e non obblighi, gli accantonamenti annuali nelle more della firma del CCNL (sottoscritto il 12 febbraio 2018), tuttavia. L’accantonamento della somma in parola risponda, comunque sia, ad un criterio di sana gestione che l ’ente deve seguire. Infatti, il concetto di accantonamento costituisce una riserva contabile funzionalizzata (perché connotata da specifico vincolo di destinazione) che preserva dall’attingimento le restanti poste del bilancio di previsione, evitando che la relativa spesa possa astrattamente gravare anche sugli esercizi successivi. L’obbligatorietà dell’accantonamento è ritraibile dal D.Lgs. 165/2001, art. 48, comma 2 , primo periodo ( “… gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell’art. 40, comma 3-quinquies”), e comma 4, secondo periodo (“per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l’autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di spesa”).
Nel caso di specie, la spesa (iscritta in bilancio e già erogata, a detta dell’amministrazione) è stata imputata al bilancio di previsione 2018: infatti, nel caso di diverso stanziamento nell’esercizio finanziario 2017, la spesa stessa sarebbe confluita nel risultato di amministrazione 2017, per la parte accantonata dell’avanzo (art. 187, comma 1, quinto periodo, D. Lgs. 267/2000). Di conseguenza e in conclusione, la Sezione accerta il mancato accantonamento degli arretrati per la contrattazione collettiva riferita al triennio 2016-2018 e rappresenta, al contempo, all’amministrazione l’obbligo di accantonamento per quella futura, riferita al triennio 2019-2021.
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