I dubbi riguardanti i compensi legali alle avvocature interne degli enti locali, in mancanza di stanziamenti nell’anno 2013 in presenza di cause vittoriose per l’ente, ma con spese compensate, e i principi contabili da rispettare in termini di impegno e di liquidazione degli stessi, sono stati risolti dalla Corte dei conti della Puglia (deliberazione n.108/2021).
Le richieste del Sindaco
Sulla corretta gestione dei compensi dell’avvocatura un Sindaco ha espresso numero dubbi, ma solo due sono stati giudicati ammissibili dai giudici contabili pugliesi. Il primo ha riguardato le somme da stanziare per i compensi su cause vittoriose ma con spese compensate in assenza di stanziamenti nell’anno 2013 per assenza di legali interni. Il secondo quesito giudicato ammissibile ha riguardato la corretta procedura dell’impegno e della liquidazione dei citati compensi.
La risposta al primo quesito
Il Collegio contabile ripercorre la normativa del d.l. 90/2014 secondo cui «in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell’Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013». In mancanza dello stanziamento nell’anno 2013, così come chiarito nella domanda del Sindaco, la questione è stata già affrontata da altra Sezione (Corte dei conti del Veneto, deliberazione n. 131/2021) dove ha rilevato che l’assenza, per qualsiasi motivo, dello stanziamento nell’anno di riferimento (2013) non possa giustificare il diniego del diritto alla corresponsione del compenso professionale in esame. In questo caso, trattandosi di scelta rimessa all’esclusiva discrezionalità valutativa dell’Ente, spetta esclusivamente a quest’ultimo l’autonoma e prudenziale individuazione dei criteri oggettivi da valorizzare per la determinazione del parametro di riferimento nell’ipotesi di sua assenza nelle scritture contabili.
La risposta al secondo quesito
In merito alla procedura dell’impegno di spesa e alla liquidazione dei compensi, oltre al principio contabile e alle norme del Tuel, evidenzia il Collegio contabile la particolarità e l’eccezione che è stata stabilita per i compensi legali dal paragrafo 5/2 contenuto nell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, in base al quale «Per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all’Avvocatura, considerato che la normativa prevede la liquidazione dell’incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all’ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell’esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali».
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