Dopo essere stato il comune oggetto di ripresa in merito alla non attendibilità delle entrate da evasione tributaria, visto la differenza tra importi iscritti nel bilancio di previsione e accertamenti effettuati, la Corte dei conti della Calabria (deliberazione n.122/2021) ha confermato nel successivo ciclo di verifica la loro intattendibilità.
Le richieste
A seguito della verifica di una serie di criticità rilevate nella precedente verifica dei dati di un ente locale, il magistrato contabile istruttore ha chiesto, al revisore dei conti, le seguenti informazioni in merito all’eventuale presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali che non fossero già state segnalate nei questionari precedenti e, precisamente:
- in merito alla verifica della regolarità del calcolo del FCDE, sia in occasione della approvazione del bilancio preventivo sia in occasione della approvazione del consuntivo per gli esercizi 2018 e 2019;
- in merito alle misure adottate dall’ente per garantire la tempestività dei pagamenti, in particolare chiarendo:
- se fossero state adottate misure organizzative volte a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti;
- se fosse stato rispettato l’obbligo previsto dall’articolo 183, comma 8 del TUEL ;
- se l’ente avesse comunicato i dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento) alla “Piattaforma certificazione crediti”;
- se fosse stato quantificato il debito commerciale scaduto al 31.12.2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 859, L. 145/2018.
La risposta del revisore
Il Revisore ha dichiarato l’assenza di irregolarità o anomalie ed attestando la regolarità del calcolo FCDE per gli esercizi 2018 e 2019. Quanto invece alla tempestività dei pagamenti ha precisato che nessuna misura è stata adottata, che è stato rispettato l’obbligo previsto dall’art. 183, comma 8 del TUEL, che sono stati comunicati i dati alla piattaforma certificazione crediti per il 2018 e 2019, che è stato quantificato il debito commerciale scaduto al 31.1.2018.
Le indicazioni del Collegio contabile
Con precedente deliberazione della Sezione di controllo è stato, tra l’altro, chiesto di giustificare gli accertamenti molto bassi rispetto alle previsioni per la voce “Recupero evasione TARSU”, avendo verificato la presenza di accertamenti di tanto inferiori rispetto a quanto previsto. In modo particolare è stato verificato un alto scostamento tra previsioni definitive ed accertamenti, in tutto il triennio. A causa di tale significativo disallineamento, la Corte ha chiesto all’ente locale di motivare le variazioni rilevate, che hanno influito negativamente sulla efficacia del recupero dell’evasione. L’Ente non ha fornito alcun elemento in merito alla evidenziata sovrastima delle previsioni del recupero evasione TARSU, si è limitato a prendere “atto della bassa riscossione dei tributi … e sta provvedendo ad affidare tale servizio ad una società esterna”.
La mancata risposta conferma la non attendibilità delle entrate di bilancio sul recupero dell’evasione tributaria.
Sempre dal lato delle entrate del Titolo III del bilancio, sono stati chieste all’ente gli atti legittimanti le iscrizioni in bilancio delle somme poi non accertate nella gestione. Sul punto l’ente ha giustificato che: “trattasi di entrate previste sulla base di proventi da incassare, proventi GSE da trasferire alla società proprietaria dell’impianto fotovoltaico, credito IVA derivante da dichiarazioni di anni precedenti non richieste a rimborsi, proventi taglio boschi e infine canoni di enfiteusi; altresì, il mancato accertamento in entrata ha contestualmente prodotto un mancato impegno al titolo I, tale da non produrre disavanzi di gestione di competenza”.
Conclusioni
Secondo il Collegio contabile quanto affermato dall’ente locale è da considerarsi inconferente. Infatti, le previsioni di bilancio devono essere veritiere ed attendibili, comunque ispirate al principio di prudenza, ai sensi ed agli effetti di quanto disposto dall’art. 153 del TUEL “Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese”. A tale fine i giudici contabili, dopo aver stigmatizzato il comportamento dell’ente locale avuto riguardo alle proprie entrate, hanno suggerito il seguente percorso:
- approvare tempestivamente i ruoli, per pervenire celermente alla riscossione di competenza dei tributi comunali;
- Realizzare l’attività amministrativa volta a rafforzare la capacità di riscossione delle entrate correnti dei titoli I e III;
- Porre particolare attenzione all’attività interruttiva del termine di prescrizione per la riscossione delle annualità pregresse;
- Adottare previsioni attendibili di entrata per il recupero dell’evasione TARSU/TARI.
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