I parametri di verifica degli enti oggetto di controllo e l’errato calcolo dei tempi medi di pagamento

Quali sono i parametri con cui i giudici contabili scelgono di attivare le attività di controllo sugli enti locali e quale sono le regole per il corretto calcolo dei tempi medi di pagamento? La risposte è indicata nella recente deliberazione della Corte dei conti dell’Emilia Romagna.

10 Settembre 2021
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Quali sono i parametri con cui i giudici contabili scelgono di attivare le attività di controllo sugli enti locali e quale sono le regole per il corretto calcolo dei tempi medi di pagamento? La risposte è indicata nella deliberazione della Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n.134/2021) qui di seguito analizzata.

La definizione dei criteri campionari

Al fine di verificare i parametri di rischio sugli equilibri degli enti locali, da assoggettare a verifica nel controllo della Corte dei conti, i giudici contabili emiliano romagnoli hanno definito criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo e precisamente:

1) fondo cassa pro capite al 31 dicembre 2018 minore del dato medio e differenza tra i residui attivi e il fondo crediti di dubbia esigibilità, in rapporto ai residui passivi, maggiore del 115%;

2) fondo pluriennale vincolato in conto capitale uguale a zero;

3) fondo crediti di dubbia esigibilità uguale a zero;

4) fondo anticipazioni liquidità maggiore di zero;

5) parte disponibile del risultato di amministrazione minore o uguale a zero;

6) enti che non siano stati sottoposti a controllo finanziario dall’esercizio 2010 o 2011 e che siano stati individuati ad alto o medio-alto rischio di controllo dalla delibera n. 23/2019 della Sezione delle Autonomie;

7) enti non ricompresi nei criteri precedenti, per i quali si ritengano necessari specifici approfondimenti in ordine a profili di carattere contabile e gestionale.

Nel caso di specie il comune è stato selezionato sulla base del primo criterio per avere un fondo di cassa  capite al 31 dicembre 2018 minore del dato medio e differenza tra i residui attivi e il fondo crediti di dubbia esigibilità, in rapporto ai residui passivi, maggiore del 115%.

Tra le varie criticità riscontrate vi è quella del calcolo dei tempi medi di pagamento avendo verificato nel sito istituzionale dell’ente che i prospetti con gli indicatori di tempestività dei pagamenti che risultano essere pari a (- 6,17) nel 2018 e a (+ 18,36) nel 2019.

Calcolo tempi medi di pagamento

Alla richiesta del magistrato istruttore sul calcolo dei tempi medi di pagamento, l’ente ha risposto che in realtà l’indicatore pubblicato relativo al 2018 (-6,17) è stato calcolato con il software allora in dotazione che indicava i giorni di pagamento rispetto alla scadenza della fattura, mentre quello del 2019 (18,36) è stato estrapolato con il nuovo software che considera i giorni intercorrenti fra la data di protocollazione della fattura e quello di pagamento. L’Ente, pertanto, ha comunicato che i nuovi valori corretti risultano essere pari a 28,83 nel 2018 e a 18,36 nel 2019.

I giudici contabili precisano come il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, emanato in “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, reca disposizioni che si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013. L’art. 9, comma 3, del d.P.C.M. 2014 stabilisce ha stabilito che l’indicatore di tempestività dei pagamenti debba essere “calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”.

Pertanto, in ragione della criticità riscontrata, il Collegio contabile ha invitato l’ente a verificare le modalità di calcolo del richiamato indicatore secondo le disposizioni vigenti (cfr. art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 e art.9 del d.P.C.M. del 22 settembre 2014), riservandosi di verificare il buon esito delle azioni intraprese in occasione dell’esame dei rendiconti degli esercizi successivi.

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