I limiti all’erogazione di contributi a associazioni per la realizzazione di un periodico di informazione

Il problema riguarda la possibilità da parte di un ente locale di poter elargire contribuiti ad associazioni, tramite procedura ad evidenza pubblica.

10 Ottobre 2019
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Il problema riguarda la possibilità da parte di un ente locale di poter elargire contribuiti ad associazioni, tramite procedura ad evidenza pubblica, a parziale copertura delle spese che la stessa sosterrà per la realizzazione di un progetto indirizzato alla realizzazione di un periodico di informazione rivolto alla comunità in cui sia previsto, fra l’altro, anche uno spazio/notizie che promuovono alcune comunicazioni dell’Ente quando queste ritenute dall’Associazione di interesse pubblico. In caso di risposta positiva all’elargizione di questi contribuiti, andrebbe verificato se gli stessi siano o meno soggetti alle limitazioni poste dal d.l. n.78/2010. La risposta ai dubbi è contenuta nella deliberazione n. 73 del 19 settembre 2019 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte.

Le disposizioni legislative di riferimento

Premette il Collegio contabile piemontese come i limiti finanziari di spesa per le attività indicate dal Comune siano soggette ai limiti imposti dall’art. 6, comma 8, del D.L. n. 78 del 2010 secondo cui “[a] decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità”.

I pareri contrastanti della giurisprudenza contabile

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia (deliberazione n.142/2011) ha affermato che per l’attività di predisposizione del giornalino comunale, i limiti ex art. 6 comma 8 del D.L. 78 del 2010 non si riferiscono e non comprendono gli oneri a carico dell’Amministrazione, funzionali a promuovere la conoscenza dell’esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della comunità.

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo (deliberazione n.50/2011) hanno precisato che l’esclusione dal novero delle spese soggette a limitazione può essere assentita per le sole forme di pubblicità previste dalla legge come obbligatorie. L’ulteriore esclusione, infatti, di quelle relative alla c.d. pubblicità istituzionale porterebbe inevitabilmente a privare il precetto della finalità di risparmio previste, in ragione principalmente dell’ampiezza delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni previste all’art. 1, comma 5, della legge n. 150 del 2000 e dell’assenza per gli enti locali, a differenza di quel che accade per le amministrazioni dello Stato, di momenti di direttiva e di programmazione a livello centrale da parte di un soggetto terzo (Presidenza del Consiglio) rispetto al ramo di amministrazione che sostiene la spesa. Del resto va anche evidenziato come una qualsiasi scelta di contenimento della spesa sia suscettibile, per sua natura, di produrre effetti negativi sull’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

Le precisazioni del Collegio contabile piemontese

Rileva il Collegio contabile piemontese come l’intervento delle Sezioni Riunite o della Sezione delle Autonomie comporta un successivo obbligo da parte delle Sezioni regionali di conformarsi a tale orientamento, proiettando i suoi effetti sugli orientamenti successivi espressi dalle Sezioni regionali di controllo, che si conformano alle questioni di massima risolte dalle Sezioni riunite, ferma restando la possibilità di sollevare una nuova questione di massima in presenza di aspetti valutativi ulteriori rispetto a quelli già considerati dall’Organo centrale. Nel caso sottoposto a valutazione non vi sono aspetti valutativi ulteriori rispetto alle indicazioni già fornite della nomofilachia contabile.

Nel merito l’orientamento sulla questione avanzata dal comune, per quanto nebulosa in merito al tipo di informazioni che il citato periodico dovrebbe fornire ai cittadini, è stata già esaminata dalla Sezione regionale di controllo. Infatti, è stato precisato che:

  1. a) le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, non sono assoggettate ai limiti di cui al citato comma 8 dell’art. 6 D.L. n. 78/2010 se si è in presenza di spese legate ad attività connesse a competenze proprie dell’Ente ovvero a specifici programmi diretti al perseguimento di particolari e predeterminate finalità sviluppati nel corso degli anni in settori di propria competenza;
  2. b) rientrano, invece, nella nozione normativa di ‘spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza’, quelle spese riconducibili, genericamente, alle relazioni pubbliche o alla rappresentanza, svolte in modo episodico e comunque al di fuori di uno specifico programma che rientri nelle competenze dell’ente locale;
  3. c) in merito alle spese di pubblicità la giurisprudenza contabile (SS.RR. delibera n.50/2011) ha accolto una interpretazione estesa anche alle spese dirette a promuovere la conoscenza dell’esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività (c.d. pubblicità istituzionale), escludendo dalla limitazione le sole forme di pubblicità previste dalla legge come obbligatorie.

Precisati i sopra indicati principi, precisa il Collegio contabile come la circostanza che la spesa verrebbe sostenuta sotto forma di contributo ad un’associazione territoriale non muta la natura della stessa spesa, di cui si dovrà valutare, ai fini della sua corretta qualificazione, l’effettivo impiego, anche se avviene per il tramite di altro organismo.

In conclusione spetterà all’ente locale verificare se la spesa che sarà sostenuta rientri tra quelle oggetto di precisazioni da parte della magistratura contabile, avendo cura di evidenziare in motivazione del proprio provvedimento, oltre ai presupposti di legge, la legittimità e la congruità delle stesse spese, unitamente al rispetto dei limiti previsti dal citato d.l. 78/2010 qualora operanti.

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