Non è considerata valida la difesa dell’ente secondo cui il pagamento possa avvenire nell’anno in cui il contratto nazionale venga sottoscritto, essendo l’accantonamento un solo auspicio predicato dallo stesso principio contabile. Per la Corte dei conti della Liguria (deliberazione n.10/2021) l’accantonamento rappresenta un obbligo e non una facoltà concessa agli enti locali.
Le indicazioni del Collegio contabile
Dall’esame dei conti consuntivi i giudici contabili liguri hanno rilevato il mancato accantonamento di un ente locale delle somme destinate a finanziare gli arretrati da erogare a seguito della definitiva sottoscrizione del CCNL funzioni locali. A seguito della richiesta di chiarimenti da parte del magistrato istruttore, l’ente locale ha evidenziato come le somme necessarie a finanziare gli arretrati da erogare a seguito della definitiva sottoscrizione del CCNL funzioni locali sono state interamente stanziate e finanziate nel bilancio 2018 (anno di effettiva sottoscrizione del contratto), trattandosi di somma di cui si è potuta operare una stima attendibile solo ad inizio di quell’esercizio ed inoltre di non ingente ammontare.
Pur prendendo atto delle deduzioni dell’ente locale il Collegio contabile evidenzia che sebbene il principio contabile, paragrafo 5.2, lett. a), Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 auspichi, e non obblighi, gli accantonamenti annuali nelle more della firma del CCNL (sottoscritto il 12 febbraio 2018), l’accantonamento della somma in parola risponda, comunque sia, ad un criterio di sana gestione che l’ente deve seguire. Infatti, il concetto di accantonamento costituisce una riserva contabile funzionalizzata (perché connotata da specifico vincolo di destinazione) che preserva dall’attingimento le restanti poste del bilancio di previsione, evitando che la relativa spesa possa astrattamente gravare anche sugli esercizi successivi. L’obbligatorietà dell’accantonamento è ritraibile dal D. Lgs. 165/2001, art. 48, comma 2, primo periodo (“…gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell’art. 40, comma 3-quinquies”), e comma 4, secondo periodo (“per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l’autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di spesa”). Nel caso di specie, la spesa (iscritta in bilancio e già erogata, a detta dell’amministrazione) è stata imputata al bilancio di previsione 2018: infatti, nel caso di diverso stanziamento nell’esercizio finanziario 2017, la spesa stessa sarebbe confluita nel risultato di amministrazione 2017, per la parte accantonata dell’avanzo (art. 187, comma 1, quinto periodo, D. Lgs. 267/2000). Di conseguenza e in conclusione, non può non evidenziarsi il mancato accantonamento degli arretrati per la contrattazione collettiva riferita al triennio 2016-2018, rappresentando, al contempo, l’obbligo di accantonamento per quella futura, riferita al triennio 2019-2021.
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