I giudici contabili si adeguano alle disposizioni del “Milleproroghe” sulla ricostituzione del FAL

I giudici contabili, dopo aver accertato il comportamento dei comuni soggetti a controllo di aver trasferito il Fondo anticipazioni di liquidità nel Fondo crediti di dubbia esigibilità,  prendono atto della mitigazione dell’impatto della disposizione contenuta nella legge 8/2020.

8 Aprile 2020
Modifica zoom
100%

I giudici contabili, dopo aver accertato il comportamento dei comuni soggetti a controllo di aver trasferito il Fondo anticipazioni di liquidità nel Fondo crediti di dubbia esigibilità, pur evidenziando la dichiarazione di incostituzionalità della disposizione legislativa (ex art.2, comma 6, del d.l. 78/2015) che adesso impone ai comuni il ripristino del FAL nel prossimo conto consuntivo 2019, prendono atto della mitigazione dell’impatto della disposizione contenuta nell’art. 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8).

Il Collegio contabile del Molise

A seguito del controllo dei conti di un Comune, la Corte dei conti del Molise (deliberazione n.29/2020) ha evidenziato come l’ente si sia avvalso della facoltà di “utilizzare” la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle anticipazioni di liquidità di cui al D.L. 35/2013, sterilizzando l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (articolo 2, comma 6, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125). Ora, in considerazione della dichiarazione di incostituzionalità del citato articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 78/2015 (nonché del collegato articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), intervenuta con la sentenza della Corte costituzionale 28 gennaio 2020 n. 4, è evidente come il ripristino del Fondo anticipazioni di liquidità determinerà l’emersione di ulteriore disavanzo con evidenti, potenziali effetti negativi sulla perdurante sostenibilità degli obiettivi di riequilibrio finanziario, sebbene mitigati dalle modalità di ripiano introdotte dall’articolo 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8).

Il Collegio contabile della Lombardia

Anche in questo caso il Collegio contabile della Lombardia (deliberazione n.45/2020) ha evidenziato la criticità dei conti consuntivi dell’ente e tra queste anche la composizione del FCDE che comprende anche il FAL in virtù dell’art. 6 comma 2 del d.l. 78/2015 (norma dichiarata incostituzionale con sentenza n. 4/2020). In altri termini, la sentenza n. 4/2020 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2 comma 6 del d.l. 78/2015, convertito nella legge 125/2015, e dell’art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, comporterà una rideterminazione del risultato di amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall’art. 39 ter del d.l. 162/2019 convertito nella legge 8/2020 con l’approvazione del conto consuntivo per l’esercizio 2019.

L’art. 39 ter appena dispone che:

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità’ nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all’ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.

  1. L’eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente, per un importo non superiore all’incremento dell’accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall’anno 2020, per un importo pari all’ammontare dell’anticipazione rimborsata nel corso dell’esercizio.
  2. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità’:
  3. a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell’entrata dell’esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 – programma 03 della spesa dell’esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio;
  4. b) dall’esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell’entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell’esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio.
  5. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.”

In conclusione, l’ente dovrà rivedere, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020, il FCDE e il risultato di amministrazione, stante la declaratoria di illegittimità dell’art. 2 comma 6 del d.l. 78/2015 convertito nella legge 125/2015 secondo le indicazioni dell’art. 39 ter del d.l. 162/2019 convertito nella legge 8/2020.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento