I giudici contabili confutano la tesi del Viminale sulla competenza della anticipazioni di liquidità negli enti in dissesto

Alla tesi espressa con specifico parere del Ministero dell’Interno sulla competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione al rimborso delle anticipazioni di liquidità contratte da un ente successivamente dichiarato in dissesto, si contrappone la tesi della Corte dei conti

18 Marzo 2022
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Alla tesi espressa con specifico parere del Ministero dell’Interno sulla competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione al rimborso delle anticipazioni di liquidità contratte da un ente successivamente dichiarato in dissesto, si contrappone la tesi della Corte dei conti per la Calabria (deliberazione n.32/2022) secondo cui la competenza resta in capo all’ente locale. In altri termini, la stipulazione del contratto di anticipazione di liquidità ex d.l. n 35/2013 e successivi rifinanziamenti è avvenuta anteriormente alla dichiarazione di dissesto, ma il piano di ammortamento delle rate di rimborso si estende all’arco temporale successivo.

La tesi del Viminale

A dire del Ministero dell’Interno, la gestione dell’anticipazione di liquidità rientrerebbe nelle competenze dell’OSL non essendo ammissibile, stante il carattere derogatorio della norma, la possibilità di un’interpretazione estensiva dell’art 255 Tuel che esclude dalla competenza dell’Osl la gestione dell’anticipazione di tesoreria ex art.222 tuel. A conferma di tale assunto vi sarebbe sia l’orientamento della giurisprudenza contabile sia di quella amministrativa. Infatti, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 15 del 2020) ha affermato il principio di diritto che “rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di “atti e fatti di gestione” pregressi alla dichiarazione di dissesto “. In modo non diverso sono le conclusioni della Sezione delle Autonomie (delibera n. 2/2020) secondo cui “Rientrano nella competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione i debiti correlati a prestazioni di servizio professionali contrattualizzate entro il 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, salvi i casi in cui, per la particolare struttura del contratto o per il carattere continuativo o periodico delle prestazioni, la manifestazione degli effetti economici connessi all’esecuzione si realizzi successivamente.” Già in precedenza la Sezione del Molise (deliberazione n.134/2017) aveva modo di precisare che “i pagamenti per capitale ed interessi in favore della Cassa Depositi e Prestiti successivi alla data di deliberazione del dissesto potranno essere inseriti nella massa passiva come debito del comune, così come gli importi da pagare nelle annualità successive potranno a costituire debiti verso la cassa, con gestione di diretta competenza dell’organo straordinario di liquidazione.”

Pertanto, concludevano i tecnici ministeriali l’onere relativo al pagamento delle rate di ammortamento dell’anticipazione di liquidità, in quanto derivante da un contratto stipulato anteriormente alla deliberazione del dissesto dovrebbe essere sottratta alla gestione ordinaria per farlo rientrare in quella dell’OSL.

La tesi del Collegio calabrese

In via principale le indicazioni della Sezione delle Autonomie era riferita ai debiti correlati a prestazioni di servizio professionali contrattualizzate entro il 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato (fatti rientrare nella gestione dell’OSL); tuttavia la stessa pronuncia ha ravvisato la necessità di addivenire a soluzioni intermedie che tenessero conto dei profili economici o patrimoniali e non solo contabili facendo salvi i casi in cui, per la particolare struttura del contratto o per il carattere continuativo o periodico delle prestazioni, la manifestazione degli effetti economici connessi all’esecuzione si realizzi successivamente. Il contrasto giurisprudenziale del Consiglio di Stato si riferiva, invece, a una fattispecie di acquisizione sanante. Infine, in merito al parere della Sezione del Molise esso era riferito a partite debitorie ancora non estinte attingendo all’anticipazione di liquidità erogata anteriormente alla dichiarazione di dissesto e prospettava la possibilità di un trasferimento all’OSL sia delle partite debitorie che delle residue liquidità da anticipazione.

Effettuate le precisazioni necessarie a comprendere la diversa richiesta di parere sulla gestione del FAL, la Sezione calabrese ha ritenuto, invece, che la gestione dell’anticipazione di liquidità sia riconducibile all’ultimo inciso della fattispecie derogatoria disciplinata dall’art.255 Tuel, a mente del quale “Non compete all’organo straordinario di liquidazione l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all’art 222 tuel nonché l’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’articolo 206 . Inoltre, ciò è coerente anche con la natura dell’anticipazione di liquidità che non dà luogo a debito ( art 3,comma 17, legge n 350/2003) e si atteggia, piuttosto, quale prestito di cassa rectius linea di cassa , deputato a fornire una provvista di cassa per estinguere residui passivi cioè obbligazioni giuridicamente perfezionate che hanno una copertura finanziaria ma che non possono essere pagate per un deficit di cassa. D’altra parte, la ripartizione delle rate di rimborso per un ampio arco temporale – sino a un

massimo di trent’anni entro il quale dovrebbe conseguirsi il riallineamento della cassa con la competenza – costituisce l’elemento di differenziazione rispetto all’anticipazione ordinaria che l’Ente è tenuto a rimborsare al tesoriere al termine di ciascun esercizio, ma non ne intacca l’essenza di anticipazione di cassa. Infatti, l’anticipazione di liquidità integra uno strumento straordinario al fine di favorire il tempestivo pagamento da parte degli enti locali dei propri debiti.

Infine, addossare all’OSL l’onere del pagamento di rate annuali aventi scadenza successiva alla dichiarazione di dissesto non sarebbe coerente con il principio della competenza finanziaria potenziata da cui discende che le obbligazioni passive devono essere imputato al bilancio dell’esercizio in cui vanno in scadenza, diventano, cioè, esigibili.

 

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