I giudici contabili bloccano i programmi di spesa all’ente locale che abbia calcolato in modo errato il FCDE

29 Aprile 2019
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L’errato calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità, verificato in sede di riscontro da parte dei giudici contabili che ha fatto emergere un risultato negativo, ha imposto la Corte dei conti (Sezione regionale del Molise, deliberazione 8 aprile 2019 n.64) ad ammonire il Comune ed il revisore dei conti ad un calcolo più preciso ed a bloccare i programmi di spesa fino all’assorbimento del disavanzo emerso.

L’errato calcolo del FCDE

In sede di verifica del conto consuntivo dell’anno 2016, è stata riscontrata un errato calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità, con relativo accantonamento nel risultato di amministrazione sottostimato. Dalla documentazione richiesta ed acquisita, sono stati evidenziati errori nella determinazione del fondo sia in riferimento agli anni del quinquennio presi a riferimento (per l’Ente sono 2011/2015) mentre il calcolo corretto deve prendere in considerazione gli anni dal 2012 al 2016, sia per non aver applicato (su alcuni capitoli scelti dall’ente) il calcolo del FCDE sui residui di competenza. La Sezione, a fronte dei citati errori e sulla base dei dati a disposizione, ha proceduto al ricalcolo del FCDE sull’esatto quinquennio determinando un maggiore fondo crediti da accantonare. la rideterminazione del maggior fondo dei crediti di dubbia esigibilità, da accantonare nel risultato di amministrazione, produce, in realtà, un risultato di amministrazione diverso da quello approvato dall’ente, passando da un valore positivo (+39.466 euro) ad uno negativo (-51.294 euro). Pertanto, il risultato negativo emerso comporta l’obbligo del ripiano da parte dell’ente locale secondo le disposizioni legislative vigenti (art.188 del Tuel), ossia nei tre anni, e in ogni caso entro la consiliatura.

Carenze nell’attività dell’Organo di revisione

Nel controllo effettuato il Collegio contabile ha riscontrato una incompletezza dei dati contabili sia nel parere allegato all’approvazione del rendiconto di gestione, sia nel questionario Siquel. Inoltre, l’Organo di revisione, sia pur sollecitato a completare il questionario Siquel, non ha effettuato alcuna integrazione. In particolare, il Collegio contabile, ha evidenziato come il parere reso dall’Organo di revisione contabile risulti carente di dati ed informazioni di rilievo. Non sono stati, infatti, forniti elementi riguardo il FPV, né sulla composizione del FCDE, sulla composizione dei residui, sull’indebitamento ecc. con ciò compromettendo seriamente le possibilità di verifica da parte della Sezione. Per quanto riguarda il Siquel si evidenzia, inoltre, come lo stesso risulti, anche nella sua più recente versione, sempre incompleto sotto molteplici ed importanti aspetti tra i quali si citano, appunto, i flussi di cassa, il FPV e il FCDE. Il comportamento dell’Organo di revisione deve perciò essere stigmatizzato con l’auspicio che nel futuro il parere contenga tutti i dovuti e necessari mezzi di informazione.

Le conclusioni del Collegio contabile

In considerazione delle gravi violazioni contabili suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari dell’Ente, la Sezione assegna all’ente locale il termine di sessanta giorni per l’adozione delle misure correttive, nonché di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 188, co. 1-quater TUEL in base alla quale agli enti locali che presentano un disavanzo di amministrazione è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo, con la sola esclusione delle spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

Leggi la delibera della Corte dei Conti

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