I fondi costituiti e non contrattati sono fondi vincolati la cui competenza è dell’OSL

Un Comune in stato di dissesto ha chiesto ai magistrati contabili se, le somme destinate alla costituzione di fondi decentrati, del personale dipendente, relative alla parte stabile del salario accessorio regolarmente costituiti con determinazione del responsabile entro l’esercizio di riferimento ma non contrattati, che, pertanto, confluiscono nell’avanzo vincolato, la competenza sia dell’OSL o dell’ente locale.

26 Maggio 2022
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La parte dei fondi decentrati, regolarmente costituiti dal responsabile di un ente locale in dissesto, ma non contrattati entro la fine dell’anno, secondo i principi contabili sono da considerare fondi vincolati la cui competenza rientra nell’Organo straordinario di liquidazione. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti del Lazio (deliberazione n.61/2022) in risposta al dubbio di un ente dissestato.

La richiesta di un ente locale

Un Comune in stato di dissesto ha chiesto ai magistrati contabili se, le somme destinate alla costituzione di fondi decentrati, del personale dipendente, relative alla parte stabile del salario accessorio regolarmente costituiti con determinazione del responsabile entro l’esercizio di riferimento ma non contrattati, che, pertanto, confluiscono nell’avanzo vincolato, la competenza sia dell’OSL o dell’ente locale.

La risposta

Premette il Collegio contabile come, siano di competenza del bilancio dell’Osl i debiti, i crediti e la cassa (art. 5 d.p.r. n. 378/1993) relativi a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. Tale data di segregazione è l’unica rilevante per legge e si applica a tutte e tre le poste – debiti, crediti, cassa. Il criterio è stato oggetto di recente giurisprudenza amministrativa e contabile per cui l’imputazione ai due bilanci risultanti dalla segregazione (in bonis e del dissesto) avviene in base alla competenza economica della transazione contabile sottostante, in quanto agganciata alla data del fatto di gestione e non a quella di esigibilità giuridica dell’obbligazione pecuniaria (postulato n. 16 dei principi generali di cui all’all. n. 1 d.lgs. n. 118/2011; paragrafo 2, all. 4/2, d.lgs. n. 118/2011). Il criterio della natura è disciplinato dall’art. 255, comma 10, del Tuel, rispondente a finalità di diritto pubblico in deroga al criterio temporale, limitatamente ad alcuni debiti non finali, cioè non legati, a livello sinallagmatico, con l’erogazione di beni e servizi alla comunità. Si tratta di debiti per l’ammortamento/restituzione di alcune operazioni finanziarie a sostegno del ciclo di funzionamento (art. 119, comma 4, Cost.) e, in particolare: a) anticipazioni di tesoreria di cui all’art. 222 del Tuel; b) mutui passivi già attivati per investimenti, compreso il pagamento delle relative spese; c) amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’art. 206 del Tuel. Tali poste rimangono a carico del bilancio in bonis anche se i debiti sono sorti prima della segregazione. Restano di competenza dell’Osl, invece, i debiti finali anteriori alla segregazione indicata dall’art. 252, comma 4, del Tuel e, parallelamente, i crediti e la cassa maturata prima di tale data; la regola attualmente si applica anche alla ‘gestione vincolata’, sebbene la versione ancora vigente dell’art. 255, comma 10, del Tuel sembri mantenere in essere il criterio ‘speciale’. La ratio di tale eccezione, in effetti, era di evitare la soddisfazione concorsuale su risorse (crediti e cassa vincolata) per opere e servizi pubblici prioritari per legge, per i quali la contabilità prevede dei vincoli di destinazione. Il trasferimento, infatti, avrebbe comportato un grave ritardo o il pregiudizio di obiettivi di legge speciali, distraendo coperture considerate essenziali per il buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.). Per tale ragione l’art. 255, comma 10, del Tuel escludeva la ‘gestione vincolata’ per la quale la legge prevede la formazione di ‘fondi vincolati’ sul risultato di amministrazione (art. 187 Tuel) e vincoli per cassa (artt. 195 e 222 Tuel). Tuttavia, l’inciso dell’art. 255, comma 10, del Tuel sulla ‘gestione vincolata’ è stato implicitamente abrogato dall’art. 36 del d.l. n. 50/2017 che ha disposto che, in “deroga a quanto previsto dall’255, comma 10, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all’organo straordinario della liquidazione”.

Di conseguenza, l’ammontare della gestione vincolata che transita all’Osl, in termini di massa attiva, è pari al valore nella riga C del risultato di amministrazione e comprende tutte le risorse accertate e incassate, anche se non impegnate, oltre ai residui passivi per la spesa di destinazione (detta anche ‘vincolata’).

Precisato quanto sopra, ai sensi del paragrafo 5.2. dell’all. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, il “fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata”. Pertanto, le entrate che sono ad esso destinate in base alla contrattazione decentrata sono entrate vincolate, che, secondo il citato principio contabile applicato, fino alla firma del contratto, confluiscono nel risultato di amministrazione (fondi vincolati), mentre, successivamente, divenuta esigibile la spesa, entrano nel fondo pluriennale vincolato, attraverso la cui applicazione è possibile coprire e pagare la spesa negli esercizi successivi.

Pertanto, in caso di dissesto tali fondi confluiscono nella massa attiva di pertinenza dell’Organismo straordinario di liquidazione.

prontuario per lufficio ragioneria QUECCHIA

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