a) i rendiconti resi dai funzionari delegati di contabilità ordinaria o speciale, in qualunque modo denominati, di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, comma 1, lettere a), b), c);
b) le rendicontazioni dei pagamenti delle competenze fisse ed accessorie al personale in servizio delle amministrazioni statali mediante ordini collettivi di pagamento emessi con le modalità del c.d. “cedolino unico”;
c) i rendiconti delle gestioni dei Commissari di Governo di cui all’art. 2, comma 2-octies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
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