di P. Morigi
Nei giorni scorsi il Ministero dell’Interno ha reso noto il testo del decreto 1° aprile 2019 contenente la certificazione che gli Enti in condizione di deficitarietà strutturale o equiparati dovranno produrre per dimostrare la copertura del costo dei servizi per l’anno 2018.
Si tratta di una documentazione che deve essere predisposta non da tutti gli Enti locali, ma solamente da quelli che si trovano in condizioni strutturalmente deficitarie perché presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, che si desumono da un prospetto allegato al rendiconto della gestione. La tavola contiene una serie di parametri obiettivi e se almeno la metà di questi presentano valori deficitari, l’Ente rientra nella casistica prevista dall’art. 242.
Va osservato che gli enti strutturalmente deficitari, come del resto gli Enti locali dissestati e altre tipologie contenute nell’art. 243(1) del d.lgs. n. 267/2000, sono soggetti ad una serie di controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli, che si effettuano con riferimento ai dati di competenza, si materializzano a seguito di apposite certificazioni prodotte dagli Enti, tese a rilevare:
- il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, che deve essere stato coperto con i proventi tariffari e i contributi almeno nella misura del 36%(2);
- il costo complessivo della gestione del servizio acquedotto, coperto con tariffe in misura non inferiore all’80%;
- il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, che deve essere coperto almeno nella misura prevista periodicamente dalla normativa in materia.
Il d.m. del 1 aprile 2019 ha pertanto approvato i modelli che Comuni, Province, Città metropolitane e comunità montane, che si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 242 e 243 del Testo Unico, dovranno produrre per certificare i costi dei loro servizi, calcolati con riferimento ai dati consuntivi dell’esercizio 2018. Dal momento che il rendiconto andrà deliberato entro il prossimo 30 aprile, la scadenza per l’invio della certificazione è stata fissata al 12 giugno 2019. I certificati andranno inviati con modalità telematica, sottoscritti con firma digitale dal segretario e dal responsabile del servizio economico-finanziario, nonché dall’organo di revisione.
Anche se apparentemente non vi è nulla di nuovo nella normativa, dal momento che sono risaputi i controlli che si devono effettuare a livello centrale sugli Enti in situazione di dissesto, va sottolineato che proprio nei mesi scorsi il Ministero dell’interno è intervenuto aggiornando la tabella che contiene i parametri di deficitarietà strutturale. Si è infatti tenuto conto dell’evoluzione normativa prodottasi negli ultimi anni, sia a seguito dell’armonizzazione contabile, sia in applicazione della spending review e delle diverse limitazioni sulla spesa intervenute con le leggi di bilancio o con normative specifiche.
Alla luce di questi indici e dei cambiamenti che sono stati introdotti è bene che gli Enti si abituino per tempo ad analizzare i parametri di deficitarietà e cerchino di prevenire tempestivamente possibili situazioni di dissesto. I nuovi indicatori trovano applicazione sul consuntivo relativo all’esercizio 2018, ma come aveva giustamente suggerito il Ministero gli enti potrebbero calcolarli anche sull’esercizio 2017 per avere così la possibilità di effettuare riscontri su dati omogenei, analizzando poi i risultati che ne conseguono(3).
I parametri di deficitarietà strutturale andranno ad integrarsi con il Piano degli indicatori e dei risultati attesi che già si allega al rendiconto e in futuro probabilmente non dovranno più essere presentati attraverso certificazione, ma potranno essere dedotti direttamente dal BDAP, la banca dati delle pubbliche amministrazioni alla quale già confluiscono i dati contabili degli Enti locali.
È importante che gli Enti, anche se non sono in disseto o in condizioni di deficitarietà, provvedano alla lettura ed interpretazione dei tanti indicatori che sono chiamati a produrre. Non si dovranno limitare alla loro compilazione ma dovranno poi esaminarli attentamente e capire per tempo se ci sono situazioni che devono essere monitorate e migliorate, al fine di evitare che si incorra in procedure di dissesto che implicheranno una perdita dei livelli di autonomia e una serie di controlli che limiteranno i poteri gestionali su tutte le varie attività.
NOTE
“a) goli Enti locali che, pur risultando non deficitari dalle risultanze della tabella allegata al rendiconto di gestione, non presentino il certificato al rendiconto della gestione, di cui all’articolo 161;
b) gli Enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all’adempimento.”
I controlli richiamati dall’art. 243 sono previsti, come precisa il comma 7, anche per gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario, per la durata del risanamento.
(2) Solamente i costi di gestione degli asili nido vengono calcolati al 50% del loro ammontare (art. 243, comma 2, lettera a) del Testo Unico).
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