Il risultato contabile di amministrazione è tecnicamente definito dall’art. 186, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267:
“1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.”.
Consiste quindi in una somma algebrica, che si calcola in sede di rendiconto:
+/- | Fondo di cassa al 31 dicembre (positivo in caso di giacenze di cassa, negativo in caso di anticipazione di cassa) |
+ | Residui attivi al 31 dicembre |
– | Residui passivi al 31 dicembre |
= | Risultato di amministrazione (avanzo se positivo, disavanzo se negativo o pareggio se uguale a zero) |
N.B. “Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.” (art. 186, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267).
Ciò premesso, il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati, come prescritto dall’art. 187, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.- Risultato di amministrazione al 31 dicembre … (A)
– Totale parte accantonata (B)
– Totale parte vincolata (C)
– Totale parte destinata agli investimenti (D)
– Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
Il DM 1/8/2019 (11° correttivo al D.Lgs. 118/2011) ha introdotto ulteriore tre allegati obbligatori al rendiconto:
Allegato a/1 – Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione
Allegato a/2 – Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione.
Allegato a/3 – Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione.
Allegato a/1 – La parte accantonata del risultato di amministrazione
“I fondi accantonati [nel risultato di amministrazione] comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l’ente è in disavanzo di amministrazione.” (art. 187, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267).
Vi possono essere anche altri fondi, fra cui, il fondo contenzioso e il fondo ripiano perdite società partecipate.
Il Punto 9.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, specifica:
“La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:
1. l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento)
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).
Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.
L’utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.
Con il bilancio di previsione o, nel corso dell’esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l’utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall’ultimo consuntivo approvato.
Con provvedimento di variazione al bilancio effettuato prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, è consentito l’utilizzo degli accantonamenti effettuati nel corso dell’esercizio precedente, se la verifica prevista per l’utilizzo anticipato delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto e l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.”.
Allegato a/2 – La parte vincolata del risultato di amministrazione
Ai sensi dell’art. 187, comma 3-ter, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, “costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa;
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione determinata;
d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.
E’ possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l’ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all’art. 193.
L’indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l’importo dell’accantonamento, sino all’effettiva riscossione delle stesse.”.
Il Punto 9.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, specifica:
“Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa. Per gli enti locali i vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi regionali. Per le regioni i vincoli sono previsti solo dalla legge statale. Nei casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell’ente, si è in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti e non da legge;
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come “vincolate da trasferimenti” ancorchè derivanti da entrate proprie dell’ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.”;
derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E’ possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l’ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell’anno in corso e nei due anni precedenti l’assenza dell’ equilibrio generale di bilancio)…”.
Allegato a/3 – La parte destinata agli investimenti del risultato di amministrazione
“I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell’approvazione del rendiconto. L’indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l’importo dell’accantonamento, sino all’effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.” (art. 187, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267).
Il Punto 9.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, specifica:
“La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell’approvazione del rendiconto. Negli allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di amministrazione, non si provvede all’indicazione della destinazione agli investimenti delle entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l’importo dell’accantonamento, sino all’effettiva riscossione delle stesse.”.
I controlli preliminari sui prospetti della composizione del risultato di amministrazione
In riferimento ai tre prospetti sopra evidenziati (Allegato a/1 – Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione, Allegato a/2 – Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, Allegato a/3 – Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione) vi sono dei controlli preliminari che, sia il Responsabile del servizio finanziario, sia l’Organo di revisione debbono assolutamente fare nell’ambito delle verifiche del rendiconto generale (ex art. 186, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267).
1) CONTROLLI CON CONSUNTIVO ANNO PRECEDENTE
Allegato a/1) Risultato di amministrazione – quote accantonate
CONTROLLI DEI VALORI INIZIALI E QUELLI FINALI DELL’ANNO PRECEDENTE
Le risorse accantonate nel risultato di amministrazione dell’esercizio precedente (N-1), deve coincidere con le risorse accantonate al 1 gennaio dell’esercizio di riferimento (N).
Allegato a/1) Risultato di amministrazione – quote accantonate | |||||||||
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*) | |||||||||
Capitolo di spesa | descrizione | Risorse accantonate al 1/1/ N | Risorse accantonate applicate al bilancio dell’esercizio N (con segno –1) |
Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell’esercizio N | Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-2) |
Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ N |
|||
(a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a)+(b)+( c)+(d) |
2) CONTROLLI CON CONSUNTIVO ANNO PRECEDENTE
Allegato a/2) Risultato di amministrazione – quote vincolate
CONTROLLI DEI VALORI INIZIALI E QUELLI FINALI DELL’ANNO PRECEDENTE
Le risorse accantonate nel risultato di amministrazione dell’esercizio precedente (N-1), deve coincidere con le risorse accantonate al 1 gennaio dellesercizio di riferimento (N).
Allegato a/2) Risultato di amministrazione – quote vincolate | |||||||||
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*) | |||||||||
Cap. di entrata, Descr., Cap. di spesa correlato, Descr. | Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/ N |
Risorse vincolate applicate al bilancio dell’esercizio N |
Entrate vincolate accertate nell’esercizio N | Impegni eserc. N finanziati da entrate vincolate accertate nell’esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione | Fondo plur. vinc. al 31/12/N finanziato da entrate vincolate accertate nell’esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione | Cancellazione di residui attivi vincolati2 o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): | Cancellazione nell’esercizio N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio N-1 non reimpegnati nell’esercizio N | Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/N | Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/N |
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | g) | (h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g) | (i)=(a) +(c) -( d)-(e)-(f)+(g) |
3) CONTROLLI CON CONSUNTIVO ANNO PRECEDENTE
Allegato a/3) Risultato di amministrazione – quote destinate
CONTROLLI DEI VALORI INIZIALI E QUELLI FINALI DELL’ANNO PRECEDENTE
Le risorse accantonate nel risultato di amministrazione dell’esercizio precedente (N-1), deve coincidere con le risorse accantonate al 1 gennaio dellesercizio di riferimento (N).
Capitolo di entrata, Descriz., Capitolo di spesa, Descriz. | …. | Risorse destinate agli investim. al 1/1/ N |
Entrate destinate agli investimenti accertate nell’esercizio N | Impegni eserc. N finanziati da entrate destinate accertate nell’esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione2 | Fondo plurien. vinc. al 31/12/N finanziato da entrate destinate accertate nell’esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione | Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti3 o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui) | Risorse destinate agli investim. al 31/12/ N | ||
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a) +(b) – ( c)-(d)-(e) |
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