Il ricorso al Capo dello Stato presentato da alcuni Consiglieri comunali ha riguardato, tra l’altro, la lesione alle loro prerogative non avendo l’ente rispettato i termini dei venti giorni previsti per gli equilibri di bilancio, in quanto la legge equipara i medesimi effetti in caso di non approvazione entro i termini fissati dal legislatore (ossia lo scioglimento del Consiglio comunale). Il Consiglio di Stato (affare n.296/2020) rigetta come infondata la doglianza in quanto l’equiparazione è sugli effetti e non sulla sostanza; sicché, la delibera di approvazione degli equilibri di bilancio sconta la propria, specifica disciplina (esempio regolamento dell’ente).
La vicenda
Alcuni Consiglieri comunali hanno proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato per mancato rispetto dei termini per il deposito dei documenti riferiti alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e all’assestamento di bilancio. In particolare è stato evidenziato come il deposito sia avvenuto sei giorni prima della data di adunanza del Consiglio ledendo le loro prerogative. A dire dei ricorrenti l’art. 193 TUEL equipara la deliberazione sulla salvaguardia e l’assestamento degli equilibri di bilancio alla delibera di approvazione del bilancio stesso: la natura delle due delibere è esattamente la medesima. La conseguenza è che i documenti avrebbero dovuto essere depositati e consultati dai Consiglieri almeno venti giorni prima del voto assembleare, ossia in un tempo sufficiente per esaminare con attenzione lo schema di bilancio (o di assestamento di bilancio) presentato dalla giunta e per formulare eventuali emendamenti. E anche gli emendamenti – vista la potenziale complessità degli stessi – devono essere presentati con almeno 5 giorni di anticipo sulla data dell’adunanza, per dar modo alla giunta e agli altri consiglieri di prenderne visione con calma. La violazione dei termini, avrebbe comportato una grave violazione delle prerogative dei consiglieri comunali e, in particolare, di quelli di minoranza, ai quali è stato sostanzialmente negato sia il diritto ad operare dopo essersi compiutamente informati (art. 43, comma 2, TUEL), sia il potere di proporre emendamenti (art. 43, comma 1, TUEL). La documentazione rilevante ai fini della deliberazione, infatti, è stata trasmessa ai consiglieri solo cinque giorni prima della adunanza e cioè nello stesso giorno in cui sarebbe spirato il termine per proporre gli emendamenti.
Il parere del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato è stato chiamato a rendere il parere previsto, esaminando le eccezioni avanzate dai Consiglieri in merito alla convocazione avvenuta solo sei giorni prima della riunione, anziché venti, alla documentazione non è stata messa a disposizione nei termini di legge, e al fatto di non aver potuto presentare emendamenti, ciò che avrebbe loro preclusa una consapevole deliberazione in merito all’approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Si tratta di verificare se le modalità e i termini di convocazione del consiglio comunale, con riguardo alla delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio, siano o meno legittime. In via principale il Collegio amministrativo di appello ha potuto rilevar come il Regolamento del Consiglio Comunale reca la compiuta disciplina delle modalità di convocazione e trattazione delle adunanze relative alla discussione e approvazione della delibera sugli equilibri di bilancio di cu all’articolo 193, TUEL. In particolare è previsto che “il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per l’esercizio delle funzioni e l’adozione di provvedimenti previsti dalla Legge e dallo Statuto; in particolare … per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’articolo 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 …”. Inoltre, sempre in ambito regolamentare è stato disposto che “L’avviso di convocazione per le adunanza ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione”. Nel caso di specie, quindi, i termini e le modalità di riunione sono stati rispettati con riguardo alla convocazione dell’assemblea avvenuta in seduta ordinaria.
Non merita, pertanto, condivisione la tesi dei ricorrenti secondo cui la delibera deve ritenersi equiparata alla delibera di approvazione del bilancio, argomentandosi dall’articolo 193 del TUEL. Infatti, l’art.193, comma 4, del Tuel contempla solo una equiparazione ai fini dell’effetto della mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio a quelle della mancata approvazione del bilancio, relativamente alle sorti circa la sopravvivenza dell’organo collegiale, condividendo il primo provvedimento la medesima ratio funzionale del secondo quanto alla grave violazione di legge e ai notevoli pregiudizi per l’interesse pubblico che una tale omissione comporterebbe. Ne consegue che, a dire del Collegio amministrativo, l’equiparazione è sugli effetti e non sulla sostanza; sicché, la delibera di approvazione degli equilibri di bilancio sconta la propria, specifica disciplina nei termini sopra indicati
Il parere del Collegio è che il ricorso deve essere respinto.
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