I compensi dei commercialisti nominati negli enti in dissesto e le motivazioni della loro sostituzione

Alla nomina della Commissione straordinaria di liquidazione, negli enti in dissesto, provvede il Ministero dell’Interno, con possibile scelta dei suoi membri anche tra professionisti esterni (dottori commercialisti). La questione, oggetto di impugnazione, ha riguardato il diverso riparto operato dalla nuova commissione straordinaria di liquidazione.

29 Settembre 2022
Modifica zoom
100%

Alla nomina della Commissione straordinaria di liquidazione, negli enti in dissesto, provvede il Ministero dell’Interno, con possibile scelta dei suoi membri anche tra professionisti esterni (dottori commercialisti). La questione, oggetto di impugnazione, ha riguardato il diverso riparto operato dalla nuova commissione straordinaria di liquidazione, rispetto a quello della precedente revocata dall’incarico. In particolare la nuova commissione straordinaria ha attivato il recupero della differenza tra quanto liquidatosi dalla precedente commissione, applicando le tariffe professionali di vacanza dallo studio professionale ex art. 19 del d.P.R. n. 100/1997, tariffa che avrebbe permesso, a dire dei professionisti estromessi, di evitare la diminuzione di reddito che altrimenti deriverebbe dalla riduzione della propria attività professionale. Se ciò non fosse vero, allora si determinerebbe una disparità di trattamento tra i commissari provenienti dal settore del pubblico impiego e quelli che rivestono la qualifica di liberi professionisti. La questione è giunta al TAR della Sicilia (sentenza n.2844/2022) che ha dato torto ai professionisti ritenendo applicabile anche a loro le tariffe previste dal D.P.R. n. 378/1993.

La vicenda

Gli ex commissari straordinari della liquidazione di un ente in dissesto, successivamente sostituiti, hanno impugnato il recupero delle somme a loro versate basate sul riconoscimento dell’indennità ex art. 19 del d.P.R. n. 100/1997 e non sulle disposizioni di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 378/1993, avendo quest’ultimo, a loro dire, disciplinato diversamente gli emolumenti dei commissari, avendo la predetta disposizione si è limitata a determinare gli emolumenti minimi ed il rimborso spese, nulla disponendo in ordine alle indennità. In questo modo, pur essendo la competenza del giudice ordinario, trattandosi di un diritto soggettivo da loro vantato, impugnano davanti al TAR la diversa disposizione del riparto disposto, quando la commissione per la finanza locale avrebbe reso un parere favorevole sul piano di estinzione. Infine, i ricorrenti hanno contestato la loro sostituzione con la nomina di una nuova commissione.

La decisione

In merito alla giurisdizione dei compensi reclamati da parte dei ricorrenti, la questione è di competenza del giudice ordinario. Infatti, rientra nella giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria la controversia avente ad oggetto la domanda con la quale il funzionario onorario chiede che gli venga liquidato l’emolumento normativamente stabilito, atteso che in questo caso la posizione giuridica dedotta in giudizio ha consistenza di diritto soggettivo già predeterminato nell’an e nel quantum. di contro, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo quando manca una disciplina normativa del compenso richiesto dal funzionario onorario, con la conseguenza che la possibilità della sua erogazione deve intendersi affidata, nell’an e nel quantum, alla discrezionalità dell’Amministrazione che ha conferito l’incarico, sicché si configura in capo al richiedente una posizione di interesse legittimo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 marzo 2009, n. 1807). Pertanto, non venendo in evidenza nel caso in esame libere e discrezionali determinazioni dell’Autorità bensì previsioni normative che predeterminano l’an ed il quantum dovuto la controversia rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario.

In merito alla parte del ricorso in cui gli ex commissari si dolgono del diverso riparto operato rispetto a quello approvato dalla Commissione di stabilità, il Collegio amministrativo ha precisato come, in sede di approvazione del piano di estinzione, il Ministero dell’Interno ha il potere di modificare quanto predisposto dall’organo straordinario (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 31 marzo 2011, n. 1990). D’altra parte, l’art. 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 256 prevede che il Ministro dell’Interno si avvale del “parere consultivo” della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, ben potendo il Ministero dell’Interno, una volta acquisito il parere in questione (obbligatorio ma non vincolante), motivatamente apportare d’ufficio modifiche, come avvenuto nel caso in esame.

In merito alla sostituzione dei ricorrenti, quali componenti la commissione straordinaria di liquidazione, la nuova commissione straordinaria di liquidazione ha versato in giudizio il resoconto della seduta della commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali, nel quale si evidenzia – a fondamento della sostituzione dei componenti l’organo straordinario – che a distanza di sette anni dalla rettifica del decreto di approvazione del piano di estinzione e dopo molteplici solleciti – non risultava ancora inviato il rendiconto della gestione liquidatoria di cui all’art. 256, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In altri termini, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della contestata sostituzione devono pertanto ritenersi fondati.

8891659255

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento