Grave irregolarità contabile l’accantonamento nel conto consuntivo del fondo rischi in assenza di contenzioso

In assenza di contenzioso l’ente non può accantonare risorse per fronteggiare a eventuali controversie, che dovessero manifestarsi solo nel futuro, né può pensare che il citato fondo sia finalizzato a retribuire i professionisti legali incaricati dell’assistenza legale dell’ente.

1 Febbraio 2022
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In assenza di contenzioso l’ente non può accantonare risorse per fronteggiare a eventuali controversie, che dovessero manifestarsi solo nel futuro, né può pensare che il citato fondo sia finalizzato a retribuire i professionisti legali incaricati dell’assistenza legale dell’ente. Infatti, una volta accantonate le risorse nel conto consuntivo lo svincolo dello stesso, ovvero il suo utilizzo, espone l’ente al rischio di non poter dimostrare la sopravvenuta inesistenza di una condizione generica e puramente ipotetica. Sono queste le conclusioni contenute nella deliberazione n.19/2022 della corte dei conti del Piemonte.

La verifica

A seguito di verifica il magistrato istruttore ha chiesto le motivazioni dell’accantonamento rilevabile nel conto consuntivo del fondo contenzioso. L’ente ha precisato che l’accantonamento è stato effettuato a titolo prudenziale, in assenza di un contenzioso in atto nell’ente.

Le indicazioni del Collegio contabile

I giudici contabili hanno evidenziato come il principio contabile preveda al punto 5.2 lettera h) che il fondo per il contenzioso va accantonato in presenza di effettiva pendenza di controversie. Infatti, il principio stabilisce che “nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva”. In altri termini, il rendiconto è finalizzato a dare rappresentazione contabile degli eventi effettivamente esistenti ed apprezzati nel corso dell’intera gestione annuale riepilogata a consuntivo. Pertanto, ne deriva che gli accantonamenti, accomunati da una ratio prudenziale, devono però trovare effettivo spunto in fatti avvenuti ed apprezzati durante la gestione ormai conclusa e che sono ritenuti dall’amministrazione suscettibili di riverberare i propri effetti negli esercizi a venire. Infatti, l’accantonamento di un fondo per il contenzioso postula quindi l’esistenza di fatti (ad esempio sinistri avvenuti, oppure provvedimenti assunti incisivi di diritti o interessi legittimi dei privati) che rendano ragionevole provvedere ad accantonare risorse per affrontare spese impreviste (o minori entrate) nell’immediato futuro. In tale caso, è necessario accantonare risorse allorché eventuali controversie, foriere di potenziali rischi per le finanze dell’ente, pendano solo a livello stragiudiziale. Ove però l’amministrazione neppure abbia notizia di possibili eccezioni o pretese manifestate dai terzi nei suoi confronti, l’accantonamento di un “fondo contenzioso” rischia di eccedere le finalità prudenziali e intaccare le equiordinate esigenze di verificabilità e attendibilità delle scritture.

Cosa diversa è quella con la quale l’amministrazione intenda destinare somme per prepararsi a eventuali controversie, che dovessero manifestarsi solo nel futuro, la sede appropriata non è il rendiconto bensì il bilancio di previsione, giacché il fondo contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione non è finalizzato a retribuire i professionisti legali incaricati dell’assistenza legale dell’ente. Ne consegue che la sede per operare stanziamenti puramente prudenziali non è tanto il rendiconto quanto piuttosto il bilancio annuale e pluriennale di previsione.

Se, invece, l’ente accantona senza presupposti le somma nel rendiconto, allora essa si espone al rischio di una probatio diabolica al fine di legittimare successivamente lo svincolo di tali risorse, potendo risultare arduo dimostrare la sopravvenuta inesistenza di una condizione generica e puramente ipotetica.

 

 

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La Certificazione Unica 2022 e le novità fiscali per i sostituti d’imposta

 a cura di Luigi Lovecchio
Giovedì 10 febbraio 2021 ore 9.00 – 13.00

 

La Certificazione Unica, divenuta oramai una “parte” della dichiarazione dei sostituti d’imposta, contiene il riepilogo dei redditi di lavoro dipendente, autonomo e di (alcuni) redditi diversi erogati nell’anno precedente. Il corso fornisce indicazioni analitiche per la compilazione dei quadri fiscali della CU 2022, senza trascurare le problematiche riguardanti le operazioni di conguaglio di fine anno e l’assistenza fiscale obbligatoria, anche alla luce delle novità riguardanti la dichiarazione precompilata, l’invio telematico della CU, le sanzioni e il ravvedimento operoso.

Saranno inoltre analizzate:
– le ulteriori novità introdotte dalla Legge di bilancio 2022 e le principali problematiche connesse con il trattamento integrativo del reddito di lavoro dipendente e con la detrazione maggiorata (ex D.L. n. 3/2020);
– la nuova disciplina relativa alla detassazione della restituzione delle retribuzioni al datore di lavoro, con particolare riferimento alle modalità di compilazione dei relativi quadri.

Infine si illustrerà la normativa sul nuovo assegno unico per carichi familiari, con specifico riferimento agli effetti sugli adempimenti dei sostituti d’imposta.
Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.

 

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