La mancata movimentazione e rilevazione della cassa vincolata delle entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazione al codice della strada, rappresenta una grave irregolarità contabile con conseguente obbligo di correzione da parte dell’ente locale, da attuare con specifica deliberazione di consiglio comunale. Sono queste le indicazioni contenute nella deliberazione n.17, depositata in data 3 marzo 2022, della Corte dei conti della Toscana.
I rilevi dei giudici contabili
A seguito della verifica dei conti consuntivi di un ente locale, è emersa la mancata contabilizzazione e movimentazione della cassa vincolata, riguardanti le entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazione al codice della strada. Si tratta di proventi che il legislatore ha destinato alla realizzazione di specifici interventi che l’ente deve individuare tra quelli elencati, in modo puntuale, dal comma 4 dell’art. 208 o dal comma 12-ter dell’art. 142. La mancata evidenza, allora, determina la non corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come invece previsto rispettivamente dall’art. 180 Tuel per le modalità di riscossione, e dall’art. 195 Tuel per il loro successivo utilizzo. Pertanto, tale irregolarità non permette di definire l’ammontare complessivo delle entrate vincolate nella destinazione e l’eventuale loro impiego per il pagamento di spese correnti nel corso dell’esercizio ai sensi dell’art. 195 Tuel. Inoltre, non consente neanche la valutazione del rispetto dell’art.222 Tuel. In tal modo l’ente locale non rappresenta in modo corretto il fondo di cassa, nel conto presentato dal tesoriere dell’Ente e allegato al rendiconto della gestione di cui all’art. 226 Tuel, dunque una distorta rappresentazione dei dati di consuntivo, che deve essere corretta al fine di garantire una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell’ambito della gestione di cassa, il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto, e il ripristino della sana gestione finanziaria.
In altri termini, a dire dei magistrati contabili, la non corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa rispetto alle componenti libera e vincolata non solo determina l’inosservanza dei principi contabili di attendibilità, veridicità e integrità del bilancio ma è anche suscettibile di incidere sulla corretta gestione dei flussi di cassa e sulla loro verificabilità. In particolare, l’assenza di una puntuale rappresentazione delle effettive consistenze della cassa libera e vincolata impedisce che vengano alla luce eventuali situazioni di precarietà del bilancio, quali quelle che conseguono al ripetuto o costante utilizzo di fondi vincolati per il pagamento di spese correnti, sintomo, a sua volta, dell’impossibilità di finanziare le spese ordinarie con le risorse destinate alla generalità del bilancio.
Conclusioni
Il Collegio contabile, ravvisata l’irregolarità contabile, unitamente ad una condizione di squilibrio del bilancio, evidenziata dalla presenza di un saldo negativo della parte disponibile del risultato di amministrazione accertato al termine di ciascuno degli esercizi esaminati. Pertanto, l’ente dovrà correggere tale irregolarità, garantendo una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell’ambito della gestione di cassa, al fine di assicurare il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità dei documenti di consuntivo e la regolare e sana gestione finanziaria.
Ai sensi dell’art.148-bis, comma 3, Tuel, l’Ente dovrà quindi provvedere alla relativa correzione attraverso l’adozione, di apposita delibera consiliare, la quale dovrà garantire una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell’ambito della gestione di cassa.
Corso on-line in diretta
Il rendiconto degli Enti Locali
La chiusura del ciclo di programmazione e la misurazione dei risultati
a cura di Francesco Cuzzola
Giovedì 22 marzo 2022 ore 10.00 – 12.00
Il corso affronta le criticità relative alla predisposizione della rendicontazione, con particolare attenzione
– alla valutazione dei risultati di gestione;
– alla composizione del risultato di amministrazione;
– al Fondo crediti di dubbia esigibilità;
– al Fondo rischi;
– agli altri accantonamenti;
– ai vincoli di bilancio.
Sarà inoltre evidenziato il raccordo tra contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale, per giungere al consolidamento dei conti. Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento