Grave inadempimento se l’ente non pubblica la delibera con rilievi della Corte dei conti

Approfondimento di V. Giannotti

Gli enti locali, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 hanno l’obbligo, come tutte le PA, di pubblicare tutti i rilievi, ancorché non recepiti, della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. La mancata pubblicazione rappresenta un grave inadempimento secondo la Corte dei conti della Basilicata (deliberazione n.54/2021) cui collegare l’apparato sanzionatorio previsto dalla normativa.

La verifica

I giudici contabili lucani, dopo attenta verifica sugli obblighi di pubblicazione su amministrazione trasparente di un ente locale oggetto di precedenti rilievi, hanno potuto verificare l’assenza della pubblicazione della loro precedente deliberazione su alcuni rilievi effettuati. Precisa il Collegio contabile come, tale obbligo è strumentale ad assicurare a tutti i cittadini la più ampia partecipazione al dibattito pubblico e il controllo diffuso dell’agere amministrativo ai fini dell’attuazione dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

Le giustificazioni dell’ente locale

A dire dell’amministrazione la precedente deliberazione della Corte dei conti non è stata pubblicata sul sito amministrazione trasparente

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