Governo e le SS.RR. della Corte dei conti si esprimono sulla legittimità del blocco del contratto per le periferie

8 Ottobre 2018
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Il Ministro degli Affari regionali e le autonomie chiarisce, in sede di interrogazioni parlamentari, le motivazioni del blocco dei finanziamenti del bando delle periferie, contemporaneamente la Corte dei conti a SS.RR. in sede consultiva, con la deliberazione 01/10/2018 n.7 esprime il proprio parere sul quesito posto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri inerente la potenziale lesione del principio di copertura finanziaria ai sensi dell’art.81, terzo comma della Costituzione.

I chiarimenti del Ministro

In sede di interrogazione al Senato, sull’attuazione del programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, nella seduta del 04/10/2018 il ministro per gli affari regionali e le autonomie ha fornito le seguenti informazioni.

Il decreto legge cosiddetto milleproroghe ha differito al 2020 l’efficacia delle convenzioni con 96 Comuni, Capoluogo di Provincia o Città metropolitana, con riguardo al programma straordinario di intervento per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie. Gli effetti positivi sul fabbisogno e sull’indebitamento netto sono destinati a un apposito fondo da utilizzare per favorire gli investimenti delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni, da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti.

L’effetto primario della disposizione è una redistribuzione delle risorse tra tutti gli enti che hanno prodotto avanzi di amministrazione. Tra di essi vi sono anche alcuni dei 96 enti per i quali è stata differita l’efficacia delle convenzioni in essere. Devo puntualizzare che tale modifica legislativa è stata introdotta in quest’Aula su un emendamento d’iniziativa parlamentare con il voto favorevole di tutti i Gruppi.

La situazione di incertezza normativa si è determinata – come sapete – a seguito della nota sentenza n. 74 del 2018 che ha dichiarato illegittimo il comma 140 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2017, in quanto «non prevede un’intesa con gli enti territoriali in relazione ai settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale». Non è possibile qui ricordare i caratteri problematici che la sentenza ha individuato rispetto ai connotati del fondo di cui all’articolo 140. Basti qui rammentare che la Corte ha fatto salvi i procedimenti di spesa in corso, laddove si possa determinare altrimenti un pregiudizio di diritti costituzionali delle persone.

È poi intervenuto il Consiglio di Stato, con parere del 7 giugno 2018, n. 1529, il quale ha affermato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente natura regolamentare, di riparto del fondo rimane legittimo e che dovranno essere i diversi piani di settore a dare conto delle intese con il livello regionale.

In realtà, non sono pochi gli elementi d’incertezza degni di attenzione: la sede e il momento dell’intesa; la ricognizione dei procedimenti afferenti a materie di competenza regionale; la ricognizione dei procedimenti in corso; il monitoraggio degli interventi e della congruità effettiva delle risorse.

In definitiva, la proroga disposta dal decreto legge n. 91 è diretta a fare ordine in una situazione diventata critica: è un differimento dell’efficacia delle convenzioni e non certo di un blocco. Rimane ferma per gli enti la possibilità di procedere in autonomia con riguardo agli interventi per i quali sono previste anche risorse derivanti dal cofinanziamento, ovvero di accendere forme di anticipazione finanziaria nei limiti consentiti.

In ogni caso il Governo, in ragione anche degli impegni assunti dal Presidente del Consiglio, intende adottare specifiche misure destinate alla legge di bilancio 2018 per garantire, compatibilmente con una più efficace allocazione delle risorse a disposizione, soluzioni idonee alle istanze degli enti.

Nel frattempo, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha adottato, proprio ieri, una apposita circolare per consentire l’immediato utilizzo per spese di investimento degli avanzi.

Per quanto riguarda la Conferenza unificata, faccio presente che, in qualità di Presidente, avevo inserito, su richiesta delle Regioni, ANCI e UPI, nell’ordine del giorno 27 settembre, l’intesa sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ma la Conferenza non ha potuto dare un’intesa su un provvedimento già pubblicato in Gazzetta e che scaturisce da una norma che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima nella parte in cui non prevede le intese. Ricordo che la sentenza della Corte non ha nemmeno specificato se era necessaria l’intesa e pone quindi in dubbio tale presupposto.

Nel corso della Conferenza il presidente dell’ANCI Decaro ha dichiarato di interrompere i rapporti istituzionali con il Governo – questo mi è dispiaciuto moltissimo – e ha abbandonato la Conferenza, impedendo alla stessa di esaminare altri provvedimenti di interesse. Ho provato a invitare il Presidente dell’ANCI a ripensare a tale forma di protesta, che produce effetti anche di blocco nei confronti di altri provvedimenti di interesse di Regioni, Province e degli stessi Comuni.

La Conferenza unificata è un’istituzione in cui i vari enti della nostra Repubblica partecipano alla formazione degli atti, però purtroppo il presidente Decaro ha inteso proseguire così.

Il parere delle Sezioni Riunite

Il Collegio contabile in sede consultiva è stato chiamato a fornire parere su quesiti inerenti la potenziale lesione del principio di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 81, terzo comma della Costituzione, avuto riguardo alla conversione del d.l. milleproroghe (legge 21 settembre 2018, n. 108) legato agli aspetti della disciplina del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane dei comuni capoluogo di provincia (c.d. Piano periferie).

  • Quadro legislativo di riferimento

Il Collegio contabile ha ricostruito l’evoluzione delle diverse disposizioni legislative fino al finanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, relativo al periodo di programmazione 2014-2020, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 74 del 7 marzo 2018) che ha ritenuto incostituzionale il mancato contestuale coinvolgimento degli enti territoriali nell’adozione dell’atto che regola l’utilizzo dei fondi, attraverso una intesa che nel caso specifico non è stata effettuata.

A fronte della citata illegittimità costituzionale che ha valore solo per il futuro, lasciando salvi i procedimenti di spesa in corso, laddove si possa determinare altrimenti un pregiudizio di diritti costituzionali delle persone, è intervenuto il decreto milleproroghe che pur dando atto delle risorse finanziarie disponibili ha differito al 2020 l’efficacia delle convenzioni stipulate con gli enti locali beneficiari dei finanziamenti, con conseguente obbligo di procedere alla rimodulazione dei relativi impegni di spesa e i

connessi pagamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Tale differimento ha avuto effetti positivi sul fabbisogno e sull’indebitamento netto quantificati in 140 milioni di euro per l’anno 2018, 320 milioni di euro per l’anno 2019, 350 milioni di euro per l’anno 2020 e 220 milioni di euro per l’anno 2021. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, pari a 140 milioni di euro per l’anno 2018, a 320 milioni dl euro per l’anno 2019, a 350 milioni di euro per l’anno 2020 e a 220 milioni di euro per l’anno 2021, un apposito fondo da utilizzare per favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle province e dei comuni da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti.

  • La risposta ai quesiti

Per il Collegio contabile la norma, prevedendo il differimento dell’efficacia delle convenzioni sottoscritte, presuppone la persistente legittimità delle stesse, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale, con obbligo da parte degli enti a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti. Detta rimodulazione, prevista espressamente dalla legge, è un aspetto assai rilevante e che andrebbe monitorato, in quanto da esso dipendono gli effetti positivi sui saldi derivanti dalla sospensione dell’efficacia delle convenzioni, come calcolati dalla stessa legge. Tale calcolo presuppone che nessuna di queste somme sia stata o venga trasferita agli enti locali. Si tratta, in effetti, della totalità delle somme stanziate, per competenza, con riferimento alle due annualità per le quali l’efficacia delle convenzioni è sospesa. Secondo il Collegio contabile l’utilizzazione della concessione di spazi finanziari (patto di solidarietà nazionale “verticale”), quindi solo di cassa, favorirebbe gli investimenti degli enti locali che presentano risultati di amministrazione positivi per investimenti, per un importo complessivo pari alle somme equivalenti a quelle risparmiate con il differimento delle convenzioni. Quanto ai pagamenti riferiti alle predette convenzioni che verranno in essere a partire dall’esercizio 2020, a valere sulle somme stanziate per competenza sulle annualità 2018 e 2019, nella Relazione tecnica si precisa che saranno effettuati nell’ambito della previsione di spesa del Fondo per lo sviluppo e la coesione, senza la determinazione di nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

  • Il problema delle spese già sostenute

Le disposizioni legislative prevedono che “restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione” con ciò dando la possibilità di procedere alla erogazione, a valere sui residui del Fondo sviluppo e coesione, delle risorse corrispondenti alle spese effettuate per progetti in esecuzione o conclusi, solo qualora vi sia un possibile pregiudizio diversamente arrecato ai “diritti costituzionali delle persone”, come stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale. In altri termini, qualora gli enti dimostrassero che l’avanzamento degli investimenti sia tale da arrecare pregiudizio ai diritti costituzionali delle persone, allora sarà possibile, in coerenza con la sentenza del giudice delle leggi, prelevare le risorse necessarie accantonate nei residui ed in attesa del loro sblocco nel 2020.

 

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