Gli oneri degli amministratori di società o enti partecipati restano a carico dell’ente locale

Le disposizioni di cui all’art.80 del Tuel prevedono che per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti “da privati o enti pubblici economici”, il relativo onere resta in carico all’ente locale, mentre nulla è dovuto in caso di enti pubblici.

24 Giugno 2022
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Le disposizioni di cui all’art.80 del Tuel prevedono che per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti “da privati o enti pubblici economici”, il relativo onere resta in carico all’ente locale, mentre nulla è dovuto in caso di enti pubblici. La Corte dei conti della Sardegna (deliberazione n.90/2022) ha escluso che le società o gli enti pubblici economici a totale partecipazione pubblica l’onere di tale permessi possa restare in carico a questi ultimi, mentre resta a carico dell’ente locale che beneficia di tali funzioni, in ossequio al generale principio civilistico del divieto di indebito arricchimento.

La richiesta

In ragione dell’evoluzione del concetto di società a partecipazione pubblica, un sindaco ha chiesto ai magistrati contabili se, ai sensi dell’art.80 del Tuel, gli oneri per i permessi retribuiti restino a carico della società pubblica o del comune. A supporto della prima soluzione l’ente locale ha evidenziato un orientamento della giurisprudenza amministrativa (parere del Consiglio di Stato n.4782/2011), secondo cui l’art.80 ponendo a carico degli enti presso cui svolgono le proprie funzioni i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti “da privati o enti pubblici economici”, ha inteso garantire lo svolgimento di funzioni pubbliche da parte di lavoratori dipendenti senza che il relativo onere vada a ricadere sui datori di lavoro privati, anziché rimanere a carico delle risorse pubbliche e, specificatamente, del bilancio dell’ente che beneficia di tali funzioni, in ossequio al generale principio civilistico del divieto di indebito arricchimento. La stessa Corte dei conti del Lazio (deliberazione n. 182/2013) ha avanzato dubbi in ragione dell’attuale contesto evolutivo dei rapporti finanziari fra Stato ed enti territoriali, che trova riferimento nelle innovazioni della Costituzione economica, intesa a valorizzare l’autonomia e la responsabilizzazione di questi ultimi nella sana gestione di risorse proprie e nell’osservanza dei propri equilibri di bilancio, con l’introduzione di limiti e vincoli di contenimento di talune voci di spesa da garantire singolarmente.

Le indicazioni del Collegio contabile

Secondo i giudici contabili sardi, in disparte l’opportunità di un intervento legislativo, deve essere condiviso l’approdo ermeneutico giurisprudenziale in virtù del quale le società a partecipazione pubblica (anche cosiddetta in house) – e dunque a fortiori anche “gli enti pubblici economici totalmente controllati dallo Stato” oggetto del presente quesito unitamente alle predette società – debbano essere comprese tra i soggetti aventi diritto al rimborso per i permessi retribuiti di cui all’art. 80 del Tuel, in modo da assicurare che i relativi oneri siano sopportati dall’ente che beneficia dell’esercizio delle funzioni pubbliche. Infatti, deve ritenersi decisiva a tal fine, a prescindere da ogni disquisizione generale sulla natura sostanziale di tali soggetti, la qualificazione formale, ossia la costituzione in forma societaria con connessa distinzione soggettiva tra società e soci così come la separazione dei rispettivi patrimoni, che esclude che la provenienza pubblica delle risorse impiegate nel capitale sociale determini automaticamente l’acquisizione della natura pubblicistica delle disponibilità finanziarie della società. D’altra parte, tale orientamento è condiviso anche dal giudice di legittimità” affermando successivamente che “ secondo cui “è nota a questa Corte di cassazione l’intervenuta formazione di un indirizzo interpretativo dell’art. 80 TUEL che si deve ad un’intensa attività consultiva resa dai giudici amministrativi e contabili che, in risposta a quesiti posti da amministrazioni locali, da’ conto del ricco dibattito e dell’interesse avuto dalla norma, nel cui scrutinio si intersecano i temi della classificazione delle società pubbliche e quello degli equilibri finanziari ed economici tra enti locali e società partecipate” affermando successivamente ““quelle conclusioni, sorrette da perspicua persuasività, si vogliono qui condividere nell’apprezzata loro conferma dei principi già rinvenuti, e come più sopra cennati, nel sistema” (Cass. ord. 11 giugno 2020 n. 11265).

Conclusioni

Pertanto, a dire dei giudici contabili, gli oneri derivanti dalla fruizione dei permessi retribuiti di cui all’art. 80 del TUEL, da parte dei dipendenti di società per azioni a totale capitale pubblico e di enti pubblici economici totalmente controllati dallo Stato, sono a carico dell’Ente locale (partecipante o meno al capitale sociale) presso il quale i suddetti lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all’articolo 79 del TUEL e, conseguentemente, devono essere rimborsati da quest’ultimo alla società datrice di lavoro e all’ente pubblico datore di lavoro, nei termini e secondo le modalità di cui al medesimo art. 80 del TUEL.

 

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 La salvaguardia degli equilibri di bilancio e l’assestamento generale di bilancio degli Enti Locali – Adempimenti operativi

 a cura di Tommaso Pazzaglini
martedì 5 luglio 2022 ore 10.00 – 12.20

 

Entro il 31 luglio 2022 gli Enti Locali dovranno deliberare l’assestamento generale di bilancio (art. 175, co. 8, del TUEL) e la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193, co. 2, del TUEL).

In particolare:

– l’art. 175, comma 8 prevede che: “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’Ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il Fondo di riserva e il Fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;

– l’art. 193, comma 2 prevede che: “Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’Ente Locale e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati facciano prevedere un disavanzo;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il Fondo crediti di dubbia esigibilità in caso di squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Il corso, di taglio fortemente operativo, fornisce i necessari approfondimenti per attuare correttamente i due adempimenti. Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.

 

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