Gli obblighi del revisore dei conti sulla verifica delle risorse finanziarie derivanti dal PNRR

5 Ottobre 2023
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In relazione dell’obbligo di tracciabilità delle risorse finanziarie attribuite all’ente per i progetti rientranti nel PNRR, spetta al revisore la verifica, rintracciabile nei verbali di cassa, delle risorse finanziarie attribuite all’ente locale, nonché le eventuali movimentazioni, anche se negative. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n.156/2023) rivolte al revisore dei conti per il mancato adempimento a tale obbligo.

Le disposizioni legislative

Il decreto del MEF 11/10/2021, ha previsto all’art.3, comma 3, per le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR , che gli enti locali e i loro organismi e Enti strumentali in contabilità finanziaria, con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti, accendono appositi capitoli all’interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico. In questo caso la presenza in bilancio, di risorse afferenti a progetti finanziati con il PNRR richieda un’attenzione maggiore sulla corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa vincolati rispetto alle componenti libere, al fine di garantire gli equilibri della gestione di competenza e di cassa, attraverso un tracciamento trasparente delle entrate e delle uscite con finanziamento specifico. In tale ambito un ruolo fondamentale è stato riservato ai revisori dei conti.
Inoltre, l’art. 9, c. 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, ha previsto che “le amministrazioni (…) assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l’utilizzo delle
risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze. Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit”.

La legge di bilancio 2021 (art. 1, c. 1043, L. 30 dicembre 2020, n. 178) ha previsto, inoltre, che gli enti locali titolari di progetti del PNRR sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali.
Pertanto, con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti, gli enti locali devono accendere appositi capitoli all’interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico.

Le verifiche dell’Organo di revisione

Il Collegio contabile, al fine della coerenza con le sopra indicate coordinate legislative, ha evidenziato il ruolo dei revisori dei conti, in merito alla verifica della tracciabilità delle risorse. Nel caso di specie, pur avendo i revisori dei conti dichiarato di aver adempiuto, nei verbali di cassa alla relativa rilevazione, nonché delle eventuali movimentazioni di cassa (art. 195 TUEL) afferenti le poste del PNRR, è stata rilevata la mancata indicazione nei verbali di cassa dell’Organo di revisione, nonché le eventuali movimentazioni, anche negative,
afferenti le poste del PNRR.

Nelle proprie conclusioni, pertanto, il Collegio contabile ha esortato l’Organo di revisione ad attuare una più completa e corretta stesura dei verbali di cassa, inserendo le risorse finanziarie provenienti da progetti del PNRR nonché le eventuali movimentazioni, anche negative, afferenti le relative poste finanziarie.

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