Il dipendente assolto a seguito di un giudizio davanti alla Corte dei conti per mancanza della colpa grave, ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute. Il ritardo con il quale l’amministrazione liquida le somme richieste, comporta il pagamento delle spese accessorie degli interessi che, per il Consiglio di Stato (sentenza n.5556/2022) decorrono dalla data del parere favorevole rilasciato dall’Avvocatura di Stato e non, come sostenuto dal dipendente, dalla data in cui il parere era stato richiesto.
Il fatto
Un dipendente assolto nel giudizio contabile ha chiesto all’ente la liquidazione delle spese legali sostenute e, una volta ottenute le stesse dopo oltre otto anni, ha chiesto il pagamento degli interessi a fronte del ritardo della relativa liquidazione. La questione è giunta davanti al Tribunale amministrativo che ha annullato il decreto ingiuntivo deducendo che i richiesti accessori non potessero decorrere in data anteriore al parere di congruità reso dall’Avvocatura di Stato, anche se avvenuto a distanza di oltre otto anni. Infatti, l’obbligo di pagamento attinente al rimborso delle spese legali sostenute dal pubblico dipendente, tanto per la sorte capitale quanto per gli accessori, decorre dalla determinazione effettuata dall’Avvocatura dello Stato, non già da momenti anteriori, quali, ad esempio, l’istanza rivolta all’Avvocatura dello Stato per la formulazione di tale parere. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il dipendente al Consiglio di Stato. Adducendo il duplice errore in cui sarebbe incorso il giudici di primo grado, avendo confuso il “diritto al rimborso” con l’“obbligo di liquidazione” e non avrebbe affrontato il reale quesito di diritto, consistente nell’individuare i tempi procedimentali entro cui si debba avere il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato.
La conferma della sentenza
Secondo i giudici amministrativi di appello, è univoca la giurisprudenza amministrativa nel riconoscere il carattere costitutivo del parere obbligatorio e vincolante della Avvocatura dello Stato, ai fini del riconoscimento del diritto soggettivo al rimborso delle spese di giudizio, con la conseguenza che l’individuazione del giorno iniziale del diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal pubblico dipendente, per la sorte capitale e per gli accessori, coincide con quello del rilascio del citato parere da parte dell’Avvocatura dello Stato. Pertanto, fino a quando l’Avvocatura non esprime il proprio giudizio di congruità sull’entità del rimborso preteso, l’Amministrazione non solo non può ma “non deve” corrispondere alcunché di quanto preteso, fatta eccezione per i soli anticipi previsti, previo parere dell’Avvocatura dello Stato. Il credito, pertanto, diveniva certo, liquido ed esigibile sono dalla data del rilascio del parere, anche se avvenuto con oltre otto anni di ritardo, con la conseguenza che il periodo in cui gli interessi sono dovuti sul capitale liquidato, dovranno essere calcolati dalla data del parere alla liquidazione da parte dell’Avvocatura dello Stato fino alla data di effettiva liquidazione dell’importo.
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