Gli incentivi tecnici non pesano

il sole24ore
28 Gennaio 2022
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di Vincenzo Giannotti

La Corte conti Liguria alleggerisce i parametri di riferimento per ampliare gli organici
Sulla sostenibilità. Costi esclusi dalla spesa per personale
Notizia positiva per gli incentivi tecnici che, dopo aver avuto il via libera dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n.6/2018) in merito alla deroga ai limiti di crescita del salario accessorio, sono da considerare esclusi anche dalla spesa del personale, ai fini del calcolo della sostenibilità finanziaria per le assunzioni di regioni e comuni. La decisione sulla loro esclusione è stata assunta dalla Corte dei conti della Liguria (deliberazione n.1/2022) che, in risposta alla domanda di un sindaco, ha dato parere positivo alla sottrazione degli incentivi tecnici dall’aggregato della spesa del personale ai fini assunzionali. Il dubbio Non avendo il legislatore con il d.l. 34/2019, né con il suo decreto attuativo, evidenziato alcuna esclusione dalla spesa del personale per gli incentivi tecnici tranne che per l’Irap, un Sindaco ha chiesto ai magistrati contabili di chiarire se tali risorse accessorie, oltre ad essere poste al di fuori del tetto indicato dall’art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 (ossia non superiore allo stanziamento avvenuto nell’anno 2016), possano essere escluse anche dalla spesa del personale, quale numeratore per il calcolo delle assunzioni. Infatti, il calcolo ai fini assunzionali, indicato dal legislatore, prende le mosse dal risultato del rapporto tra spesa del personale e la media delle entrate correnti negli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, quest’ultimo stanziato nel bilancio di previsione dell’ultimo anno del triennio. L’unica eccezione nel calcolo dell’aggregato della spesa del personale è data dall’IRAP, null’altro precisando la normativa in merito ad altre possibili risorse da escludere. L’esclusione degli incentivi tecnici Secondo il Collegio contabile ligure, è indubbio come, il decreto d.l. 34/2019, abbia previsto il superamento della regola del turnover con l’introduzione di un meccanismo maggiormente flessibile basato sul concetto di sostenibilità finanziaria della spesa di personale. Nel caso di incentivi tecnici, tuttavia, è da escludere che, una loro esclusione dalla spesa del personale, possa determinare il rischio di una espansione incontrollata di detta voce di spesa e compromettere la citata sostenibilità finanziaria. A dire dei magistrati contabili, infatti, soccorrono a supporto di tale mancato rischio gli stessi limiti fissati dal legislatore quali: la fissazione del tetto massimo del 2% dell’importo posto a base di gara; il limite rappresentato dal tetto annuo del 50% del trattamento economico complessivo spettante al singolo dipendente; la delimitazione dei possibili destinatari di detti incentivi (individuati nei soggetti incaricati dello svolgimento di attività tassativamente indicate dalla legge); l’obbligo di adozione di un Regolamento che specifichi le condizioni di erogazione di detti incentivi; l’obbligo di fissazione di criteri e modalità di riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, nel caso di eventuali incrementi dei tempi o dei costi. Avverte, tuttavia, il Collegio contabile come la determinazione, da parte dell’ente locale, della contabilizzazione massima degli incentivi tecnici debba comunque rimanere strettamente connessa al mantenimento degli equilibri di bilancio. In altri termini, ciascun ente, nella costituzione del fondo e nella conseguente ripartizione tra gli aventi diritto, deve valutare attentamente la sostenibilità finanziaria della spesa al fine di preservare il corretto uso delle risorse pubbliche ed una sana gestione finanziaria.

In collaborazione con Mimesi s.r.l.

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