Rispetto agli emendamenti proposti dalla V° commissione della Camera al decreto “Milleproroghe” sono stati, infine, approvati i seguenti emendamenti, in attesa della definitiva conversione in legge.
Emendamento approvato | Note |
4-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 861 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all’esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile»;
b) al comma 862, alinea, la parola: «libera» è sostituita dalla seguente: «accantonata»; c) al comma 868, dopo le parole: «A decorrere dal 2021,» sono inserite le seguenti: «fermo restando quanto stabilito dal comma 861,»; d) al comma 869: 1) all’alinea, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2021»; 2) alla lettera b), le parole: «con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell’anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza trimestrale i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell’anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza». |
Viene data la possibilità agli enti locali di calcolare, per il solo anno 2021, il proprio stock del debito sulla base delle scritture contabili, qualora le fatture comunicate alla Piattaforma dovessero non essere allineate. In modo similare per il medesimo anno gli indicatori sui tempi medi di pagamento possono essere calcolati dagli enti locali sulla base dei propri dati contabili, anche con riferimento ai pagamenti non comunicati alla Piattaforma.Tale certificazione deve essere certificata dall’Organo di revisione contabile.
La norma conferma come entro il 28 febbraio dell’esercizio in cui sono state rilevate gli inadempimenti all’obbligo della riduzione dello stock del debito e il pagamento nell’esercizio precedente è superiore ai tempi medi che progressivamente impongono l’accantonamento nel bilancio di previsione del Fondo di garanzia, sul quale non é possibile disporre impegni e pagamenti, le risorse confluiscono non più nella quota “libera” ma in quella “accantonata” del risultato di amministrazione. Si prevede poi che, a partire dal 2021 (e non più dal 2019) nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono pubblicati e aggiornati i dati dei tempi medi di pagamento con cadenza trimestrale, e non più mensile, i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell’anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza. |
1. Il tardivo deposito dei bilanci relativi all’esercizio 2019 delle aziende speciali e delle istituzioni previste dall’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura non dà luogo a sanzioni a condizione che sia effettuato entro il 31 marzo 2021. | Non sono previste sanzioni in caso di ritardo nel deposito del bilancio di previsione 2019, presso la Camera di commercio, del bilancio 2019 da parte delle aziende speciali o istituzioni degli enti locali, purché il deposito sia effettuato entro il 31 marzo 2021 |
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare, limitatamente all’anno 2021, ai comuni la possibilità di realizzare gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell’efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile:a) il termine di cui all’articolo 30, comma 14-bis, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 aprile 2021;
b) il termine di cui all’articolo 30, comma 14-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 agosto 2021; c) il termine di cui all’articolo 30, comma 14-bis, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 settembre 2021; d) il termine di cui all’articolo 30, comma 14-bis, sesto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 gennaio 2022. |
Vengono disposti alcuni differimenti dei termini per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell’efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile. |
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