Gli atti di studio e consulenza di importo superiore ai 5.000 euro da inviare alla Corte dei conti

Non tutti gli incarichi esterni ex art. 7, comma 6, di importo superiore a € 5.000,00 dovranno essere inviati alla competente Sezione territoriale della Corte dei conti ma solamente quelli afferenti studi e consulenze, ed attesa questa non perfetta coincidenza terminologica, con deliberazione n.117/2022 la Corte dei conti dell’Emilia Romagna chiarire cosa debba intendersi per studio e consulenza.

23 Settembre 2022
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Non tutti gli incarichi esterni ex art. 7, comma 6, di importo superiore a € 5.000,00 dovranno essere inviati alla competente Sezione territoriale della Corte dei conti ma solamente quelli afferenti studi e consulenze, ed attesa questa non perfetta coincidenza terminologica, con deliberazione n.117/2022 la Corte dei conti dell’Emilia Romagna chiarire cosa debba intendersi per studio e consulenza.

La delimitazione agli incarichi di studio e consulenza

Il quadro di riferimento delle categorie degli incarichi in cui vige l’obbligo di invio alla Corte dei conti, qualora superiori ai 5.000 euro, sono quelli indicati dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti (delibera n.6/2005) che ha distinto:

  1. a) gli incarichi di studio, da individuarsi con riferimento ai parametri indicati dall’art. 5, d.P.R. n. 338/1994, si caratterizzano per la consegna, da parte dell’incaricato, dei “risultati dello studio e le soluzioni ai problemi sottoposti entro il termine stabilito nella lettera di incarico (…) I risultati dell’incarico devono essere accompagnati da una relazione illustrativa dell’attività svolta e del prodotto finale della stessa”;
  2. b) le consulenze vere e proprie, sono da intendersi come richieste di pareri ad esperti e con esse l’amministrazione intende acquisire un giudizio finale idoneo ad orientare l’azione dei propri organi. Per completezza, si indica anche il contenuto degli c) gli incarichi di ricerca, i quali si caratterizzano per la preventiva definizione del programma da parte dell’amministrazione affidante l’incarico e sono la raccolta organica di materiale che consente agli organi dell’amministrazione di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali. Essa deve concretizzarsi in un esito ben definito, ossia, in una relazione scritta che evidenzi la raccolta delle fonti reperite, ne fornisca la sistemazione organica e riassuma le conclusioni dell’incaricato.

In definitiva, è orientamento prevalente che il contenuto delle tre descritte categorie coincida e concretizzi un contratto di prestazione d’opera intellettuale (artt. 2229-2238 del cod. civ.), riconducibile alla locatio operis, in cui assume carattere centrale la personalità della prestazione resa dall’esecutore. Cosicché, la nozione appena descritta resta concettualmente distinta dalla nozione di appalto di servizi, caratterizzato da una prestazione resa da un operatore economico con organizzazione strutturata, priva di caratterizzazione personale.

Atti esclusi

Devono invece considerarsi esclusi dalla sfera degli atti per i quali vige obbligo di invio, le seguenti fattispecie:

  • gli incarichi di componente di organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, per esplicita previsione dell’art. 6 quater dell’art. 7 del d. lgs. n. 165/2001 non soggetti alla disciplina comma 6;
  • gli incarichi riguardanti prestazioni professionali consistenti in servizi o adempimenti obbligatori per legge (quali il “medico competente” ai sensi del d. lgs. n. 81/2008, l’”esperto qualificato” ex d.lgs. n. 230/1995”);
  • gli incarichi ex art. 110 TUEL (alta specializzazione) ed ex art. 90 TUEL (incarichi di diretta collaborazione): gli stessi sono disciplinati da specifiche disposizioni e non rientrano nella disciplina generale del già citato art. 7, comma 6;
  • gli incarichi di addetto stampa, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 150/2000, non soggetti alla disciplina dell’art. 7, comma 6;
  • gli incarichi di architettura e ingegneria (progettazione, direzione lavori, collaudi, ecc.) disciplinati dal d. lgs. n. 50/2016.
  • Gli ex rapporti di collaborazione coordinata e continuativa – che costituiscono una posizione intermedia tra il lavoro autonomo, proprio dell’incarico professionale, e il lavoro subordinato – non più ammissibili nel quadro normativo vigente, stante il tenore del richiamato disposto del comma 5-bis dell’art 7. I cosiddetti co.co.co rientrano, pertanto, in un regime di divieto per la pubblica amministrazione.

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