In presenza di debiti fuori bilancio, ben può secondo la normativa, il creditore citare in giudizio gli amministratori che gli abbiano conferito l’incarico, mentre non è possibile citare in giudizio per ingiustificato arricchimento l’ente locale. Tuttavia, gli amministratori coinvolti nel giudizio civile per il pagamento della prestazione, sono abilitati a richiedere a loro volta l’ingiustificato arricchimento dell’ente locale, conservando pur sempre un rapporto organico con quest’ultimo. Con queste motivazioni la Cassazione (ordinanza n.10432/2022) ha accolto il ricorso del Sindaco e dei componenti la Giunta sul pagamento dovuto dall’ente locale per la prestazione ricevuta.
La vicenda
A fronte delle prestazioni deliberata dalla Giunta comunale, non trascritte nel contratto e in mancanza dell’impegno di spesa, un professionista ha convenuto in giudizio per il debito fuori bilancio il Sindaco e la Giunta comunale per il pagamento in solido della prestazione ricevuta. A seguito della sentenza del giudice di pace, nella contumacia del comune, ha accolto la domanda principale e ha dichiarato inammissibile le domande di arricchimento dell’ente. Gli amministratori hanno impugnato la sentenza nei limiti della manleva sollevata dai convenuti per ingiustificato arricchimento dell’ente locale. Il Tribunale ha rigettato il ricorso avendo ritenuto che, nel caso di specie, difettasse l’impoverimento “ingiustificato” a carico degli appellanti, poiché questi erano stati condannati al pagamento delle spettanze dovute al professionista “proprio in applicazione di quanto previsto dall’art. 191 d.lgs. 267/2000, e dunque in virtù di una precisa giustificazione causale derivante dalla legge”.
Le parti soccombenti hanno presentato ricorso in Cassazione censurando la sentenza del Tribunale per non aver compreso che essi erano stati condannati in luogo del comune, unico effettivo beneficiario della prestazione professionale.
La riforma della sentenza
A dire dei giudici di Piazza Cavour il Tribunale avrebbe riconosciuto nei confronti del professionista, con pagamento a carico degli amministratori del comune, in ragione dell’inosservanza del procedimento formale e contabile previsto per l’assunzione di obbligazioni vincolanti per l’ente locale. In questi casi il privato – professionista o fornitore del servizio – si reputa in generale non legittimato a proporre l’azione diretta d’indebito arricchimento verso l’ente pubblico, per difetto del requisito di sussidiarietà, salvo che lo eserciti in via surrogatoria. Pertanto, precisa la Cassazione, in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l’osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme cd. di evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l’amministratore o il funzionario inadempiente che l’abbia consentita. La Corte Costituzionale ha, tuttavia, precisato che al fine di salvaguardare il principio di sussidiarietà dell’azione d’ingiustificato arricchimento ben sussistono in questi casi “in favore del funzionario (o amministratore) le condizioni affinché egli possa esercitare l’azione ex 2041 cod. civ. verso l’ente nei limiti dell’arricchimento da questo conseguito” (Corte cost. Sentenza n. 446/95). Nel caso di specie, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, l’amministratore che sia stato convenuto dal privato ben può, infatti, esercitare l’azione di arricchimento al fine di essere rilevato indenne dall’esborso. Ciò poiché l’azione diretta d’indebito arricchimento verso l’amministrazione locale è preclusa al professionista o al fornitore del servizio, il quale può agire contrattualmente in via principale nei confronti del singolo amministratore in ragione della costituzione ope legis del rapporto obbligatorio con lui. Pertanto, l’amministratore condannato in proprio, a un depauperamento patrimoniale che si correla a un arricchimento ingiustificato dell’amministrazione pubblica, per avere comunque codesta beneficiato di una prestazione patrimoniale senza corrispettivo, può mediante l’azione d’ingiustificato arricchimento nei confronti del proprio ente soddisfare le pretese del creditore.
Il ricorso, quindi, deve essere accolto e la causa rinviata al Tribunale in diversa composizione, che si uniformerà ai principi di diritto indicati.
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