Gli adempimenti dei Comuni a seguito dei controlli della Corte dei Conti

Il controllo di legittimità e di regolarità si estrinseca nella verifica dei risultati dell’azione amministrativa rispetto agli obiettivi ed ai limiti di legge; la Corte dei Conti ha comunque l’obbligo annuale di definire preventivamente i criteri per l’effettuazione dei controlli.

16 Settembre 2021
Modifica zoom
100%

L’attività di controllo della Corte dei Conti sui Comuni trova fondamento nei principi di buon andamento (art. 97 Cost.), della responsabilità dei pubblici funzionari (art. 28 Cost.), dell’equilibrio di bilancio (art.81 Cost.) e del coordinamento dell’autonomia finanziaria degli enti locali con il resto della finanza pubblica (art. 119 Cost.).

L’art. 148 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Controlli esterni sulla gestione” rinvia alla L. 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni. Sulla base della citata L. 20/94, la Corte dei Conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo di legittimità e di regolarità sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche (enti locali compresi). Tale controllo si estende alle (eventuali) gestioni fuori bilancio, alle gestioni dei fondi comunitari e al funzionamento dei controlli interni.

Il controllo di legittimità e di regolarità si estrinseca nella verifica dei risultati dell’azione amministrativa rispetto agli obiettivi ed ai limiti di legge; la Corte dei Conti ha comunque l’obbligo annuale di definire preventivamente i criteri per l’effettuazione dei controlli.

L’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, precisa le funzioni di controllo: “ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Citta’ metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilita’ interno ed ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea” ed inoltre, “le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonche’ la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati”.

Successivamente è intervenuto il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, che nell’ambito del riordino dei controlli interni ha riscritto l’art. 148 (Controlli esterni) ed ha introdotto l’art. 148 bis (Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali) del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Il comma 1, dell’art. 148, del Tuel, dispone che “Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell’ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale”.

Nel caso in cui La Corte dei conti, nell’esercizio dei controlli di cui all’art. 148 bis del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, riscontri la presenza di:
– squilibri economico-finanziari,
– mancata copertura di spese,
– violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria,
– violazione dei vincoli di finanza pubblica,
scatta la procedura prevista dal comma 3 del medesimo articolo che si articola in varie fasi:
1) pronuncia di accertamento da parte della Corte dei conti;
2) comunicazione della pronuncia all’Ente;
3) entro 60 gg, l’Ente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;
4) trasmissione dei suddetti provvedimenti dell’Ente alla Corte dei Conti;
5) pronuncia finale della Corte dei Conti.

Se l’Ente non provvede alla trasmissione dei provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo da esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Ciò premesso, si riepilogano qui di seguito i principali adempimenti dei Comuni nei confronti dei controlli della Corte dei Conti.

Verifiche sulla sana gestione ex art. 7 della L. 131/2003

La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio in relazione al patto di stabilita’ interno ed ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, ai sensi dell’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Rientrano nella presente tipologia di controllo anche le verifiche del perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali, la sana gestione finanziaria, il funzionamento dei controlli interni.
Tali verifiche hanno natura collaborativa e l’esito di tali controlli si risolve, perlopiù, in valutazioni e segnalazioni al Consiglio dell’Ente, affinchè possa assumere, in autonomia, le decisioni
necessarie a ripristinare la regolarità degli andamenti o delle gestioni.

Verifica del funzionamento dei controlli interni – Referto annuale del Sindaco

Il comma 1, dell’art. 148, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, prevede che “il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti,… avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti …”.
Per le linee guida si veda: Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, delib. n.19/2020, linee guida per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell’esercizio 2019 (art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), nonché schema per il referto annuale del Sindaco.
Sono tenuti all’invio del referto del Sindaco sul funzionamento dei controlli interni i Comuni con più di 15.000 abitanti.

Controlli sul referto del controllo di gestione

Ai sensi dell’art. 198 bis, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,1. “la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi … anche alla Corte dei conti”.
Pertanto l’invio del referto del controllo di gestione è un adempimento che riguarda tutti i Comuni.
Ai sensi dell’art. 148, comma 4, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di … [controllo interno] … le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.”.

Questionari per gli organi di revisione economico finanziaria ex art. 1, c.166, L.266/05

L’art. 1, comma 166, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, prevede l’obbligo di invio alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti di una relazione annuale sul bilancio preventivo ed una sul rendiconto.
Ai sensi del successivo art. 167, la Corte dei Conti definisce annualmente i criteri e le linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della suddetta relazione.

Vedasi:

a) in tema di rendiconti:

– Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con la delibera n. 16/SEZAUT/2018/INPR del 24 luglio 2018, ha predisposto le: linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2017.
– Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con la delibera n. 12/SEZAUT/2019/INPR del 28 maggio 2019, ha predisposto le: linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n.266. Rendiconto della gestione 2018.
– Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con la delibera n. 9/SEZAUT/2020/INPR del 19 maggio 2020, ha predisposto le: linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n.266. Rendiconto della gestione 2019.
– Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con la delibera n. 7/SEZAUT/2021/INPR del 31 marzo 2021, ha predisposto le: linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2020.

b) in tema di bilanci preventivi:

– Corte dei conti Sezione delle Autonomie, con la delibera n. 8/SEZAUT/2018/INPR del 10 aprile 2018, ha predisposto le: linee guida per la relazione dei revisori dei conti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, sui bilanci di previsione 2018-2020, per l’attuazione dell’art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e relativo questionario.
– Corte dei conti Sezione delle Autonomie, con la delibera n. 19/SEZAUT/2019/INPR del 22 luglio 2019, ha predisposto le: linee guida per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle citta’ metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2019-2021 per l’attuazione dell’art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e relativo questionario.
– Corte dei conti Sezione delle Autonomie, con la delibera n. 8/SEZAUT/2020/INPR del 19 maggio 2020, ha predisposto le: linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2020-2022.
– Corte dei conti Sezione delle Autonomie, con la delibera n. 2/SEZAUT/2021/INPR del 31 marzo 2021, ha predisposto le: linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2021-2023, per l’attuazione dell’articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

La Corte dei conti esamina i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali, tramite i questionari per gli organi di revisione economico finanziaria ex art. 1, comma 166, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 e con particolare attenzione ai seguenti elementi:
– vincoli di finanza pubblica;
– limiti e delle condizioni di indebitamento;
– equilibri di bilancio;
– partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente.

Invio dei rendiconti degli enti locali, tramite BDAP

L’art. 227, comma 6, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, dispone che gli enti locali inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con DM.
Per la determinazione dei tempi, delle modalità e del protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati contabili degli enti locali, si veda il D.M. 24 giugno 2004.
L’art.1, comma 6, DM 12/5/16 – Modalita’ di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni. (GU n.122 del 26-5-2016) dispone: “6. L’invio dei dati alla BDAP assolve all’obbligo previsto dall’art. 227, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di trasmissione telematica alla Corte dei conti.”.

 Il giudizio sui conti degli agenti contabili

L’art. 93, comma 2, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che “Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti…”.
L’art. 233, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che “Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all’ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto.”.
Così come avviene per gli altri agenti contabili, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il tesoriere rende all’ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto (art. 226, comma 1, Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267).

Controllo sui provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio

I provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della L. 27 dicembre 2002, n. 289.
Nell’anno 2021 la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, ha avviato, attraverso l’applicativo ConTe, un questionario di controllo dei debiti fuori bilancio rivenienti da sentenza ex art. 194 lett. a) del Tuel, nonché della costituzione e dell’adeguatezza del fondo rischi contenzioso.

Segnalazioni obbligatorie del Ragioniere ex art. 153 Tuel

L’ar. 153, comma 6, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del Responsabile drl servizio finanziario siano inviate anche alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, “ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni – non compensabili da maggiori entrate o minori spese – tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio”.
Su queste segnalazioni la Corte dei Conti può attivare le verifiche sulla sana gestione ex art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 o le verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Controllo sulle spese di rappresentanza

L’art. 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che è allegato al rendiconto di cui all’art. 227 del Tuel D. Lgs. 267/2000, un elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell’esercizio di riferimento; tale elenco è inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto (oltre a essere pubblicato sul sito web dell’Ente).
Lo schema tipo del prospetto nel quale vanno elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali è stato approvato dal D.M. 23 gennaio 2012 Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 febbraio 2012, n. 28.

Controlli sulle procedure di riequilibrio e dissesto

Vi sono vari adempimenti da parte della Corte dei Conti sugli Enti deficitari o dissestati.
Ad esempio, sulle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243 bis del Tuel), sull’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e sul controllo di attuazione (art. 243 quater del Tuel), sulla delibera di dissesto (art. 246, Tuel), e sulle conseguenze della dichiarazione di dissesto (art. 248, Tuel).

Relazione annuale al Parlamento

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti riferisce al Parlamento, almeno una volta l’anno, sugli andamenti complessivi della finanza regionale e locale per la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli che derivano dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, anche sulla base dell’attività svolta dalle Sezioni regionali. Esamina a fini di coordinamento ogni tema e questione che rivesta interesse generale o che riguardi le indagini comparative su aspetti gestionali comuni a più Sezioni regionali.
Per quanto riguarda la gestione degli esercizi 2019 e 2020 vedasi Corte dei Conti, Sez. Aut., Delibera n. 11/SEZAUT/2021/FRG.

Prontuario per la vigilanza edilizia

Il Prontuario si caratterizza come strumento agile e pratico, ricco di schede e tabelle riassuntive, con innumerevoli indicazioni procedurali e puntuali richiami alla normativa vigente e alla più recente e significativa giurisprudenza.Questa nona edizione è stata interamente riveduta e aggiornata in tutti i suoi riferimenti normativi e giurisprudenziali, da ultimo con riguardo alle novità introdotte dal cosiddetto Decreto Semplificazioni, ossia il decreto-legge 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha apportato importanti novità, tra cui quelle in materia di ristrutturazioni, manutenzione straordinaria ed attività edilizia libera.Il testo offre, pertanto, un quadro completo e aggiornato degli interventi edilizi e dei relativi titoli abilitativi, oltre a tutte le indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di controllo, di accertamento e di polizia giudiziaria.Stefano MainiAvvocato, addetto presso l’Avvocatura civica del Comune di Modena e docente per diversi organismi di formazione.

Stefano Maini | 2020 Maggioli Editore

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento