Giro di boa per il decreto sviluppo

Numerose le modifiche apportate al provvedimento con “le prime disposizioni urgenti per l’economia”

Rifinanziato il credito d’imposta per gli investimenti al Sud, tempi allungati per l’accertamento esecutivo, misure cautelari più soft, ridotti gli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi dei tributi.

Sono alcune delle novità approvate dalla Camera al Dl 70/2011. Il provvedimento passa all’esame del Senato.

Bonus assunzioni

In relazione al nuovo credito d’imposta per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, nelle regioni del Mezzogiorno, lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati”:
•l’agevolazione è calcolata in base alla differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e quello dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, non più alla data di entrata in vigore del Dl;
•in caso di decadenza dal diritto a fruire del bonus perché i posti di lavoro creati non sono conservati per il periodo minimo di tre anni (due per le piccole e medie imprese) o perché vengono accertate violazioni alla normativa fiscale e a quella contributiva per le quali sono state irrogate sanzioni per almeno 5.000 euro o violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro deve restituire il credito d’imposta di cui ha già usufruito.

Bonus investimenti

Viene rifinanziato il credito d’imposta automatico per le imprese che effettuano investimenti in nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate in alcune aree svantaggiate del Mezzogiorno, già previsto dalla Finanziaria 2007. Il bonus è commisurato alla quota del costo dei beni acquistati, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo di imposta. Sono esclusi dall’agevolazione i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, delle fibre sintetiche, della pesca, dell’industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Un successivo decreto stabilirà i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle regioni interessate, la durata dell’agevolazione e le disposizioni di attuazione.

Durata degli accessi

Viene specificato che i controlli fiscali presso la sede del contribuente, nel caso di imprese in contabilità semplificata e di lavoratori autonomi, possono durare non più di 15 giorni lavorativi, contenuti al massimo in un trimestre.

Accertamento esecutivo

Passa a 180 giorni – decorrenti dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti – il periodo di sospensione dell’esecuzione forzata conseguente agli “accertamenti esecutivi”. La sospensione non opera, tra l’altro, se emergono elementi che possono pregiudicare la riscossione.
Per gli accertamenti non definitivi, gli importi da iscrivere provvisoriamente a ruolo sono ridotti dalla metà a un terzo delle somme corrispondenti ai maggiori imponibili accertati.

Azioni cautelari

Cambiano gli importi minimi dei debiti tributari per cui è possibile iscrivere ipoteca sui beni immobili del contribuente, nonché procedere a espropriazione immobiliare. Niente ipoteca sull’abitazione principale né espropriazione se i crediti sono inferiori a 20mila euro e il ruolo è contestato o ancora contestabile in giudizio. Negli altri casi, le procedure non sono attivabili per crediti inferiori a ottomila euro.
Prima di iscrivere ipoteca sui beni immobili del contribuente, l’agente della riscossione deve avvisarlo, notificandogli apposita comunicazione, che, in assenza di pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, procederà con l’iscrizione.
Se i debiti sono inferiori a 2mila euro, prima di intraprendere azioni cautelari ed esecutive, l’agente della riscossione deve inviare due solleciti di pagamento a distanza di almeno sei mesi l’uno dall’altro.
In caso di cancellazione del fermo amministrativo su beni mobili, il debitore non deve effettuare alcun pagamento né all’agente della riscossione né al Pubblico registro automobilistico.

Anatocismo

A partire dai ruoli consegnati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, in caso di cartella scaduta, gli interessi di mora non vanno più calcolati anche sulle sanzioni e sugli interessi presenti nella stessa cartella.
Ridotta dal 3 all’1% la maggiorazione rispetto al tasso legale fissato annualmente dal ministero dell’Economia e delle Finanze, applicata agli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi dei tributi.

Fabbricati rurali

Fissate nuove modalità per ottenere il riconoscimento della ruralità dei fabbricati a fini catastali. Gli interessati dovranno presentar all’Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre prossimo, una domanda di variazione della categoria catastale (per l’attribuzione della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per quelli ad uso strumentale), autocertificando che il fabbricato ha posseduto continuativamente per cinque anni i requisiti necessari. Il territorio, entro il 20 novembre, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida la certificazione e attribuisce la categoria catastale richiesta. Se l’amministrazione non si pronuncia, il contribuente può assumere provvisoriamente per 12 mesi la categoria richiesta. Se entro il 20 novembre 2012 l’Agenzia del Territorio, con provvedimento motivato, disconosce l’attribuzione, il contribuente deve pagare le imposte non versate, gli interessi e le sanzioni raddoppiate. Le modalità applicative della disposizione saranno fissate con decreto ministeriale.

Fonte: FiscoOggi.it

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