Gestione entrate

E’ illegittima la clausola del bando di gara indetta per l’affidamento del servizio di parcheggio pubblico, che richiede come requisito d’ammissione l’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati all’attività liquidatoria e d’accertamento dei tributi e delle entrate di comuni e province istituto presso il Ministero dell’economia e delle finanze, giacché i proventi derivanti dal pagamento della sosta non sono configurabili come entrate pubbliche e l’attività di esazione, gestione del servizio e accertamento delle violazioni non costituisce attività di accertamento o di liquidazione di entrate pubbliche di tipo tributario; tuttavia, l’iscrizione all’albo può essere valutata fra le caratteristiche qualificanti dell’offerta, e ciò deve intendersi rientrante nella potestà discrezionale dell’ente che voglia garantire una maggiore affidabilità dei procedimenti di contabilizzazione e riversamento di tali entrate, stante anche le responsabilità contabili legate alla loro gestione.

(Consiglio di stato, sez. V, sentenza del 29 aprile 2010, n. 2456)

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