In base all’art. 3, comma 3, del d. m. 11 ottobre 2021, emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze, concernente le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art. 1, c. 1042, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, gli Enti territoriali e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria, con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti, accendono appositi capitoli all’interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico.
Come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 78/2024/VSG, depositata il 25 luglio 2024, la presenza, nel bilancio, di risorse afferenti a progetti finanziati con il PNRR richiede un’attenzione maggiore sulla corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa vincolati rispetto alle componenti libere, al fine di garantire gli equilibri della gestione di competenza e di cassa, attraverso un tracciamento trasparente delle entrate e delle uscite con finanziamento specifico (sez. reg. contr. per il Lazio, delib. n. 102/2022/PRSE).
A questo proposito, il ruolo di svolto dall’Organo di revisione è cruciale, come è già stato evidenziato dalla Sezione sulle Autonomie con delib. n. 2/SEZAUT/2022.
I giudici contabili hanno anche ricordato che, come disposto dall’art. 9, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, “le amministrazioni (…) assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l’utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze. Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit”.
Le amministrazioni, anche tramite l’utilizzo corretto del sistema informatico ReGiS di cui all’art. 1, comma 1043, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono responsabili dell’attuazione dei progetti: difatti, detto comma prevede che “Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico”.
La Corte ha, ancora, rimarcato l’esigenza di una adeguata programmazione degli interventi contemplati dal PNRR ma anche di una loro verifica da parte dell’organo di revisione che, in quanto espressione del principio di sana gestione, ne consenta, attraverso il meccanismo della tracciabilità delle risorse, oggetto di specifico monitoraggio anche di cassa, la loro indefettibile riconduzione alle finalità del Piano anzidetto.
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