Fuori dagli incentivi tecnici il responsabile del piano della sicurezza

A differenza dei precedenti incentivi alla progettazione, i nuovi incentivi tecnici sembrano avere escluso tra i destinatari degli incentivi il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

21 Marzo 2019
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A differenza dei precedenti incentivi alla progettazione, i nuovi incentivi tecnici sembrano avere escluso tra i destinatari degli incentivi di cui all’art. 113 del d.lgs. n.50 del 2016, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. La risposta al dubbio del comune viene resa dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, nella deliberazione 4 marzo 2019 n.54.

Le indicazioni del Collegio contabile

Il precedente sistema incentivante, previsto dall’art.93 del d.lgs.163/06, indicava le seguenti figure professionali destinatarie degli incentivi alla progettazione “il responsabile del procedimento e gli incaricati  della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione  dei lavori, del collaudo,  e i loro collaboratori”. Le nuove disposizioni sugli incentivi tecnici introdotte dal d.lgs.50/2016 non contempla più la figura del responsabile del piano della sicurezza. Ora, rileva il Collegio contabile che non può non rilevare il carattere tassativo dell’elencazione fatta dal legislatore, elencazione preceduta, infatti, dall’avverbio esclusivamente che, inevitabilmente, porta ad una lettura testuale della disposizione non suscettibile di interpretazioni estensive. La stessa sezione delle Autonomie ha ribadito come il legislatore del 2016 abbia individuato le varie fasi procedimentali che portano all’affidamento di un contratto pubblico, valorizzando le figure espressamente indicate all’art. 113. Ciò risulterebbe coerente con  i criteri dettati in sede di legge di delega che ha indicato quale criterio di remunerazione incentivante l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione  e dell’esecuzione  a regola d’arte, nei tempi previsti dal progetto  e senza alcun ricorso  a varianti in corso d’opera. A tali incentivazione è destinata una somma non superiore  al 2 per cento dell’importo posto a base di gara per le attività  tecniche  svolte dai dipendenti  pubblici relativamente  alla programmazione della spesa  per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori  e ai collaudi, con particolare riferimento  al profilo dei tempi e dei costi, escludendo l’applicazione degli incentivi  alla progettazione.

In tal senso si sono espresse recenti deliberazioni delle Sezioni regionali della Corte dei conti le quali, in tema di tassatività  della previsione normativa, ribadiscono il principio che la suddetta tassatività  che connota la dimensione oggettiva  della fattispecie  non può che riverberarsi sul piano soggettivo, in quanto i destinatari degli incentivi sono individuati o individuabili  con riferimento alle attività incentivate; l’ambito soggettivo dei destinatari  viene , pertanto, delimitato per relationem con riferimento ai soggetti che svolgono  le attività tecniche indicate nel citato art. 113 (Sezione delle Autonomie deliberazione n.6/2018;  Sez. controllo Liguria, del. 131/2018).

Il ritorno al passato secondo il decreto sblocca cantieri

Nella bozza del decreto legge recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali” vi è una parte dedicata agli incentivi alla progettazione, con un ritorno al passato. In particolare è previsto che “all’articolo 113, comma 2 le parole “per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione”.

In attesa di avere una versione definitiva della bozza attualmente elaborata, resta il fatto che il legislatore sta pensando di ritornare ai precedenti inventivi alla progettazione, includendo in questo caso anche il responsabile del coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione.

Cantieri stradali: gestione della sicurezza e delle manutenzioni

Il volume contiene utili suggerimenti ed interpretazioni, suffragate dall’esperienza professionale e dallo studio della normativa e della giurisprudenza, per una corretta gestione dei cantieri stradali, nel rispetto della disciplina della circolazione stradale e delle disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Una guida, volutamente snella e di rapida consultazione, che intende offrire un quadro sintetico delle norme a cui è indispensabile far riferimento e che contiene innumerevoli indicazioni operative alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali. Un apposito capitolo è stato, inoltre, dedicato al Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 gennaio 2019 (in vigore dal 15 marzo 2019) sull’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. L’opera si propone, pertanto, di fornire un supporto di conoscenza e pratico agli uffici comunali, agli operatori di polizia stradale e dello SPISAL, nonché a tutte le figure professionali che, a vario titolo, svolgono la propria attività nell’ambito dei cantieri stradali. Girolamo Simonato, Comandante Polizia Locale di Piazzola sul Brenta (PD). Autore di pubblicazioni e docente in vari corsi di aggiornamento e convegni nazionali.Federico Cesarin, Assessore al Comune di Vigodarzere (PD), esperto e docente in corsi di aggiornamento sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Girolamo Simonato – Federico Cesarin | 2019 Maggioli Editore

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