di Marco Rossi
Sulla base della nuova formulazione del principio contabile applicato n° 4/2, come risultante dalla modifica del decreto del 1° marzo 2019 (pubblicato sulla G.U. del 25 marzo 2019), il mantenimento – nel rendiconto – delle risorse non ancora impegnate per gli appalti di importo superiore a quello che consente l’affidamento diretto è sottoposto ad alcune condizioni.
In particolare, due si presentano come strettamente necessarie (accertamento della fonte di finanziamento ed iscrizione dell’opera nell’ultima programmazione triennale delle opere pubbliche) mentre delle tre successive (lett. c, d, e) è sufficiente soddisfarne almeno una.
Di particolare interesse, e che pertanto merita uno specifico approfondimento, si presenta la condizione di cui alla lett. d) che disciplina l’effetto, in termini di mantenimento del fondo pluriennale vincolato, derivante dall’affidamento e svolgimento dell’attività di progettazione.
Infatti, tale punto, prevede che la conservazione delle risorse nell’ambito proprio del fondo pluriennale vincolato può avvenire per effetto della formale attivazione delle procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo (progettazione definitiva e progettazione esecutiva).
Peraltro, tale condizione è sufficiente esclusivamente nell’esercizio nel quale è avvenuta l’attivazione della procedura di affidamento posto che, in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento.
Qualora, invece, sia intervenuta l’aggiudicazione dei livelli di progettazione successivi (nell’esercizio successivo a quello di avvio delle procedure), la conservazione del fondo pluriennale vincolato è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell’opera.
Pertanto, dopo l’aggiudicazione delle procedure di affidamento del livello di progettazione successivo al minimo, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato riguardanti l’intero stanziamento continuano ad essere interamente conservate:
1) nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei contratti riguardanti i livelli di progettazione successivi al minimo sono liquidati o liquidabili nei tempi previsti contrattualmente (è però previsto che, in caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale sia mantenuto);
2) nell’esercizio in cui è stato validato il progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente il livello di progettazione successivo o l’esecuzione dell’intervento;
3) nell’esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi;
4) nell’esercizio in cui la procedura di affidamento dei livelli di progettazione successivi è aggiudicata.
Pertanto, annualmente, volendo fruire di tale opzione per la conservazione degli importi non impegnati nell’ambito del fondo pluriennale vincolato, occorre procedere ad una ricognizione dell’avanzamento della progettazione, allo scopo di comprendere – esercizio dopo esercizio – la sussistenza dei presupposti che, se non esistenti, determinerebbero l’esigenza di ricondurre ad avanzo le risorse medio tempore impiegate.
Infatti è esplicitamente stabilito che nel rendiconto dell’esercizio in cui non risulta realizzata l’attività attesa nell’esercizio concluso secondo lo sviluppo procedimentale previsto, in conformità ai criteri di continuità sopra indicati, le risorse accertate ma non ancora impegnate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.
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