Fondone rifinanziato con ulteriori 500 mln

ItaliaOggi
17 Novembre 2020
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La manovra rifinanzia anche per il 2021 il c.d. fondone a favore degli enti locali, ma solo per mezzo miliardo. La novità è contenuta nell’art. 149 del disegno di legge di bilancio presentato dal Governo, ed è inserita all’interno di un pacchetto di misure a favore delle amministrazioni territoriali. La norma prevede che Il fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all’ar. 106 del dl 34/2020, come rifinanziato dall’art. 39 del dl 104/2020 è ulteriormente incrementato di 500 milioni di euro per l’anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle Città metropolitane e delle Province. La nuova dotazione finanziaria sarà ripartita in due tranche: la prima, pari a 200 milioni di euro in favore dei comuni e 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e province, sarà assegnata entro il 28 febbraio 2021, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali sulla base dei criteri già definiti per il 2020; la seconda, pari a 250 milioni di euro in favore dei comuni e 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e province, verrà suddivisa entro il 30 giugno 2021, sempre previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano anche delle risultanze della certificazione per l’anno 2020. Il ddl recepisce le richieste dei sindaci, che tramite l’Anci avevano posto fin da subito la necessità di un sostegno anche per il prossimo esercizio finanziario, anche se l’asticella è stata posizionata decisamente più in basso rispetto al 2020, il che pone più di un incognita sul prossimo futuro dei bilanci. Questo potrebbe suggerire agli enti un atteggiamento attendista nell’utilizzo delle somme già assegnate, in modo da farle confluire in avanzo vincolato e renderle disponibili dopo capodanno, secondo il meccanismo contabile previsto dal decreto sulla certificazione e confermato dalla disciplina in commento. Esso pone tuttavia una delicata questiona per gli enti che negli anni passati hanno registrato un rosso. In base ai commi 897 e 898 della l 145/2018:, quando la lettera E del prospetto sul risultato di amministrazione è negativa, l’avanzo può essere applicato per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del medesimo prospetto, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell’importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Nel caso in cui l’importo della lettera A) risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Tale meccanismo rischia di penalizzare gi enti interessati anche per la gestione del fondone, per che sarebbe opportuno escludere dal suo ambito di applicazione.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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