Fondo rischi e debiti fuori bilancio da riconoscere devono essere distinti non potendo il primo assorbire il secondo

Dall’esame dei conti di un ente locale è emerso che, dalle attestazioni dei responsabili dei servizi, risultavano debiti fuori bilancio da riconoscere, tanto che l’ente nel conto consuntivo ha incrementato il fondo rischi per assorbire il debito fuori bilancio.

2 Maggio 2022
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Dall’esame dei conti di un ente locale è emerso che, dalle attestazioni dei responsabili dei servizi, risultavano debiti fuori bilancio da riconoscere, tanto che l’ente nel conto consuntivo ha incrementato il fondo rischi per assorbire il debito fuori bilancio. Secondo la Corte dei conti della Sicilia (deliberazione n.71/2022) appare opportuno e maggiormente compatibile con i principi contabili sui fondi rischi da accantonare distinguere gli accantonamenti al fondo contenzioso (legati ai giudizi pendenti non ancora conclusi) da quelli a un apposito fondo debiti fuori bilancio.

Le indicazioni del Collegio contabile

La separazione dei debiti fuori bilancio dal fondo contenzioso è consigliato dai principi contabili. Infatti, la giurisprudenza contabile ha affermato che “i debiti fuori bilancio che sono stati censiti dall’ente, nelle more del loro riconoscimento e della loro copertura, devono essere inglobati nel risultato di amministrazione, utilizzando in via analogica e surrogatoria il fondo rischi (tra le tante: Corte dei conti Campania, pronunce n. 238, 240, 249/2017; n. 46/2019, n. 62/2019, n. 67/2019, nonché Sezione delle Autonomie n.1/2019)”.

Nel caso di specie l’ente locale, dopo aver censito il Registro del Contenzioso per la quantificazione delle somme da accantonare riguardo al rischio stimato di soccombenza, in attesa di una ponderazione da parte degli avvocati delle cause in corso, ha compiuto una ricognizione ordinaria del contenzioso pendente e, per verificare la consistenza del rischio di soccombenza e la stima dell’accantonamento, attribuendo un rischio medio/minimo. A fronte di un passivo di euro 352.941,25 l’ente locale ha stimato un rischio di possibile soccombenza pari ad euro 343.022,63. Tuttavia, in seguito dalle attestazioni dei Responsabili di Area pervenute, che le somme dei debiti fuori bilancio ancora da riconoscere, pari ad euro 294.829,92 le medesime sono state accantonate nel fondo contenzioso.

Secondo il collegio contabile nel considerare il rischio di possibile soccombenza di euro 343.022,63 e le quote da accantonare per i debiti fuori bilancio ancora da riconoscere per euro 294.829,92, il fondo rischi contenzioso 2020, risulta sottostimato.

Nel caso di specie appare, pertanto, opportuno e maggiormente compatibile con i principi contabili sui fondi rischi da accantonare distinguere gli accantonamenti al fondo contenzioso (legati ai giudizi pendenti non ancora conclusi) da quelli a un apposito fondo debiti fuori bilancio.

Infatti, se da una parte il Collegio evidenzia la correttezza giuscontabile della scelta dell’ente di accantonare in un fondo rischi gli importi legati a debiti fuori bilancio già emersi ma non ancora riconosciuti dall’organo consiliare, dall’altra si conferma la sottostima dell’unico fondo rischi allo stato presente per dare copertura prudenziale ai rischi da contenzioso e da debiti fuori bilancio, nonché l’opportunità di distinguere i due fondi, attesa l’ontologica diversità tra contenzioso pendente non ancora concluso e debito già emerso e sostanzialmente certo.

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