Fondo pluriennale vincolato re-imputato al solo esercizio successivo

17 Maggio 2023
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Anche se si sia in presenza di interventi di modeste dimensioni la re-imputazione del fondo pluriennale vincolato al solo esercizio successivo denota una carenza di programmazione e una non corretta gestione dei cronoprogrammi richiesti dai principi contabili. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n.51/2023).

Il fatto

Alla verifica per quali ragioni il fondo pluriennale vincolato di parte capitale fosse stato trasferito nel suo valore nell’esercizio successivo, l’ente locale ha evidenziato che il responsabile dell’ufficio tecnico ha approvato il cronoprogramma contestualmente alla determina di affidamento dei lavori. Inoltre, per ogni intervento è stata spostata l’esigibilità nell’esercizio successivo a causa di lavori non ancora eseguiti, per la documentazione contabile non pervenuta, per ritardi nella fornitura di attrezzature e altro. Inoltre, in sede di accertamento dei residui si è effettuata la variazione di esigibilità con imputazione all’anno successivo costituendo FPV perché si è ritenuta realizzabile l’ultimazione dei lavori entro l’anno. Infine, per un intervento è stata applicata il principio contabile contenuto al punto 5.4.9 lett. d) dell’allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 “che prevede la possibilità di costituire FPV nel momento in cui si avviano i livelli di progettazione successivi al 1 a condizione che ci sia l’integrale finanziamento dell’opera e che la stessa sia inserita nel Piano OOPP”. Nel caso di specie, l’Ente ha riferito che le condizioni fossero soddisfatte tanto che l’anno successivo è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori, mentre una restante parte del progetto viene finanziata con contributi regionali non ancora incassati e imputati in base all’esigibilità della spesa.

Le indicazioni del Collegio contabile

I magistrati contabili hanno ribadito l’importanza di una scrupolosa programmazione della spesa di investimento, in coerenza con i relativi cronoprogrammi che devono essere costantemente aggiornati, e del corretto impiego del FPV, strumento essenziale al fine correggere i potenziali e sia pure apparenti fattori di squilibrio, derivanti dall’obbligo di dare immediata copertura finanziaria alle spese per il finanziamento dell’opera con risorse accertate in un determinato esercizio, tramite l’imputazione delle stesse spese su più esercizi successivi secondo la cadenza della realizzazione dell’opera e la maturazione delle relative obbligazioni passive. L’articolo 183, c. 3, TUEL stabilisce che possono essere finanziate con il FPV tutte le spese degli esercizi successivi relative a investimenti per lavori pubblici a condizione che la gara sia stata formalmente indetta, con aggiudicazione definitiva entro l’esercizio successivo. In difetto, fatte salve alcune eccezioni di legge (cfr., in particolare, all. 4/1, p. 5.4. D. Lgs. n. 118/2011), l’entrata accertata confluisce nel risultato di amministrazione, sottraendosi al finanziamento del quadro economico di spesa programmato. Come precisato sul punto dalla Sezione delle autonomie, l’ente locale deve impegnare le sole spese (escluse quelle di progettazione) per le quali possa “(..) dimostrare di avere effettivamente e concretamente avviato il procedimento di impiego delle risorse per la realizzazione del lavoro pubblico” (del. n. 23/2015 e n. 32/2015). Sotto tale profilo, la Sezione delle autonomie richiama pertanto gli enti locali a impegnare la spesa di investimento in coerenza con i cronoprogrammi e a impiegare correttamente il FPV che deve sempre costituire uno strumento di misurazione della diacronia tra acquisizione di risorse e relativo impiego.
In conclusione il Collegio contabile ha esortato l’ente locale ha verificare il corretto percorso della predisposizione e dell’aggiornamento di cronoprogrammi di spesa fisici e finanziari e, parallelamente, della corretta valorizzazione del FPV.

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