di MATTEO BARBERO (italiaOggi – 27/10/2023) – In collaborazione con Mimesi s.r.l
Con il nuovo codice dei contratti per attivare il fondo pluriennale vincolato sui lavori pubblici è sufficiente il progetto di fattibilità tecnico-economica. Lo ha chiarito la faq n. 53 della Commissione Arconet, emanata nelle more della revisione più complessiva dei principi contabili di cui al dlgs 118/2011 necessaria per recepire le novità introdotte dal dlgs 36/2023. Quest’ultimo, fra le altre novità, articola la progettazione in materia di lavori pubblici secondo due livelli: il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) e il progetto esecutivo, eliminando quindi la fase di progettazione definitiva. Considerato che il PFTE deve essere elaborato e sviluppato prevedendo un grado di approfondimento equivalente di fatto al vecchio progetto definitivo, in attesa dell’aggiornamento del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al dlgs 118), la Commissione ritiene che l’avvio formale delle procedure di affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica consenta la conservazione del fpv, in quanto corrisponde alla sostanziale applicazione del principio contabile. Ricordiamo che di norma il fpv ospita risorse impegnate con esigibilità successiva a quella delle entrate correlate.
Fra le eccezioni, rientrano, in base al punto 5.4.9. dell’allegato 4.2, proprio i lavori pubblici a condizione che le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche siano state impegnate anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l’acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l’abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l’accesso al cantiere, per l’allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l’assolvimento delle attività necessarie per l’esecuzione dell’intervento da parte della controparte contrattuale. In assenza di impegni, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. La faq conferma indirettamente che tale disciplina si applica adesso al di sopra del limite per l’affidamento diretto, che il nuovo codice ha innalzato da 40.000 euro a 150.000 euro. Non pare pertanto più possibile conservare e quindi riportare nel bilancio il fondo pluriennale vincolato per tutte le opere di importo inferiore a 150.000 per le quali non risultino sussistere obbligazioni giuridicamente perfezionate per l’intero quadro economico.
* Articolo integrale pubblicato su Ilsole24ore del 27 ottobre 2023.
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