Fondo garanzia debiti commerciali, verifiche entro la fine del mese

ItaliaOggi
4 Febbraio 2022
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di Matteo Barbero

Fondo garanzia debiti commerciali, verifiche entro fine mese. In base al comma 859 e seguenti della legge di bilancio 2020 (l 145/2019), a partire dall’anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenute ad accantonare tale fondo (in misura variabile dall’1% al 5%) se rientrano in una delle seguenti fattispecie: 1) se il debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell’esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispettoa quello del secondo esercizio precedente (se non e’ superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio); 2) se presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall’art. 4 del dlgs 231/2002. Entrambi gli indicatori (debito commerciale residuo e ritardo dei pagamenti) devo essere desunti dalla piattaforma crediti commerciali, confluita nel nuovo portale AreaRgs.

Per il primo indicatore, gli enti potranno, in alterativa, utilizzare i propri dati contabili, previa attestazione dell’organo di revisione economico-finanziaria. In tal caso, è necessario comunicare la consistenza dello stock sia per l’anno 2020 che il 2021; tale comunicazione, come precisato nei giorni scorsi da Via XX Settembre, è possibile anche dopo il 31 gennaio, fino a quando le rilevazioni saranno in corso. Il secondo indicatore, invece, a differenza dello scorso anno, dovrà essere rilevato esclusivamente dal portale. Da quest’anno, l’accantonamento deve essere disposto anche in caso di esercizio provvisorio. Per cui, ricorrendo le sopra descritte condizioni che rendono obbligatorio l’accantonamento, si possono configurare le seguenti casistiche: 1) gli enti che hanno già approvato il bilancio 2022-2024, laddove non vi abbiano già accantonato il fondo, dovranno provvedere a variarlo con deliberazione di giunta; 2) gli enti che approveranno il bilancio 2022-2024 entro il 28 febbraio dovranno prevedere il fondo; 3) gli enti che approveranno il bilancio 2022-2024 dopo il 28 febbraio dovranno comunque accantonare il fondo entro il 28 febbraio con delibera di giunta agendo sull’annualità 2022 del preventivo 2021-2023. Potrebbe anche verificarsi che un ente, avendo già approvato il bilancio 2022-2024 abbia prudenzialmente accantonato il fondo ma riscontri oggi che non ricorrono le condizioni che ne impongono l’accantonamento. In tal circostanza, malgrado la formulazione del comma 863 possa lasciare qualche dubbio, si ritiene che l’accantonamento possa essere liberato immediatamente. Ricordiamo, infine, che il dl 124/2019 ha abrogato il comma 857, che imponeva di raddoppiare l’accantonamento per gli enti non in regola con i pagamenti che non hanno chiesto l’anticipazione di liquidità o che, avendola richiesta, non hanno effettuato i relativi pagamenti nei tempi fissati.

In collaborazione con Mimesi s.r.l.

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