L’accantonamento è destinato, per l’importo di 26.321.958,50 euro, a conguagli per i singoli comuni derivanti dall’applicazione del criterio di cui al comma 380-quater, dell’art. 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in base al quale può essere applicato un correttivo statistico finalizzato a limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse accantonate e redistribuite a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard.
Il relativo riparto è effettuato nell’allegato A del provvedimento secondo le modalità indicate nella nota metodologica di cui all’allegato B.
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