Fondo di dotazione negativo. Le indicazioni della Corte dei conti

Nel caso in cui, dalla contabilità economico-finanziaria, dovesse emergere un fondo di dotazione negativo il Comune, oltre a verificare la cause di tale situazione deve porvi rimedio.

19 Gennaio 2021
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Nel caso in cui, dalla contabilità economico-finanziaria, dovesse emergere un fondo di dotazione negativo il Comune, oltre a verificare la cause di tale situazione deve porvi rimedio. La Corte dei conti del Veneto (deliberazione n.7/2021) indica gli adempimenti necessari e precisa come, per quanto la contabilità economico-finanziaria abbia natura conoscitive, l’ente locale deve, in presenza di un deficit del fondo di dotazione, verificare se le azioni previste dal rientro finanziario sia in grado di stabilizzare e rendere positivo il precedente deficit e, in mancanza, attivare le opportune azioni in contabilità finanziaria tali da ridurre il valore negativo.

La situazione del fondo di dotazione

A seguito del controllo dei bilanci di un ente locale i giudici contabili del Veneto hanno riscontrato la presenza di un fondo di dotazione negativo negli anni 2017 e 2018, così come emerso dai dati BDAP e dalle relazioni dell’organo di revisione contabile. Il valore negativo per quanto migliorato nell’anno 2018 rispetto a quello dell’anno 2017, presenta pur sempre alcune criticità.

Le indicazioni del Collegio contabile

Il principio contabile di cui all’All. 4/3 al d. lgs. n. 118/2011, prevede che “se il patrimonio netto è positivo e il fondo di dotazione presenta un importo insignificante o negativo, l’ente si trova in una grave situazione di squilibrio patrimoniale, che il Consiglio, in occasione dell’approvazione del rendiconto, deve fronteggiare, in primo luogo attraverso l’utilizzo delle riserve disponibili. Se a seguito dell’utilizzo delle riserve il fondo di dotazione risulta ancora negativo, vuol dire che, il patrimonio netto è esclusivamente costituito da beni che non possono essere utilizzati per soddisfare i debiti dell’ente”.

Il medesimo principio contabile applicato, nel premettere che l’art. 2, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 118/2011 prevede l’adozione della contabilità economico patrimoniale a fini conoscitivi, e che l’ordinamento contabile degli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali in contabilità finanziaria non disciplina le modalità di ripiano del deficit patrimoniale aggiunge che “proprio la funzione conoscitiva della contabilità economico patrimoniale impone al consiglio e alla giunta di valutare con attenzione le cause di tale grave criticità, per verificare se le azioni previste per il rientro dal disavanzo finanziario, se in essere, garantiscono anche la formazione di risultati economici, in grado, in tempi ragionevoli, di ripianare il deficit patrimoniale”. In mancanza, precisa il Collegio contabile, l’ente è tenuto ad assumere le iniziative necessarie per riequilibrare la propria situazione patrimoniale, e per fronteggiare tempestivamente le proprie passività.

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