La mancata attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato dipendente dal grado di avanzamento delle trattative sindacali, per cui in caso di sottoscrizione definitiva del contratto l’ente è obbligato ad evidenziare l’accordo raggiunto mediante costituzione del FPV, mentre in caso di sottoscrizione della pre-intesa, in attesa del parere dei revisori e della sottoscrizione definitiva, l’ente non potrà procedere all’attivazione del FPV. Sono queste le conclusioni della Corte dei conti del Piemonte (deliberazione n.88/2020).
La richiesta dei giudici contabili
In considerazione dell’assenza del Fondo pluriennale di parte corrente, il Collegio contabile ha chiesto al Comune soggetto a verifica le motivazioni, spese per la parte riferita al fondo delle risorse decentrate. L’Ente ha evidenziato come l’accordo decentrato per l’anno 2018 è stato sottoscritto in data 13 dicembre 2018, munito del parere del revisore contabile ed è stato quindi posto in gestione residui e liquidato nel 2019.
Se questo fosse vero, allora vi sarebbe una violazione dei principi contabili (allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011), al punto 5.2 a) sub b), i quali prevedono che:
“Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. … Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all’esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell’esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell’esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all’esercizio successivo”.
Il possibile errore
Il Collegio contabile ha, tuttavia, rilevato che la risposta dell’ente confligge con quella data dal revisore in sede di compilazione del questionario, dove ha risposto in modo negativo all’avvenuta sottoscrizione del fondo al 31 dicembre.
Infatti, per il Collegio contabile la soluzione di tale ambiguità potrebbe essere risolta se alla data del 13 dicembre 2018 le parti avessero sottoscritto solo la pre-intesa che, dopo aver ricevuto il parere conforme (o l’approvazione tacita, decorsi venti giorni) del revisore, viene inoltrata all’ARAN e quindi successivamente stipulata come accordo decentrato integrativo. Se questo è vero, una procedura completata solo all’inizio del 2019, potrebbe giustificare la mancata costituzione del FPV.
Nel caso invece in cui l’amministrazione abbia effettivamente sottoscritto l’accordo decentrato integrativo, completando la procedura di cui sopra, in data 13/12/2018, da tale atto anteriore al 31/12/2018 sarebbe scaturito il vincolo giuridico di prenotazione della posta al Fondo Pluriennale Vincolato, con l’obbligo per l’ente di costituire il Fondo in parola, in base al richiamato principio contabile.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento