Come è noto, la vigente normativa legislativa e contrattuale prevede la costituzione di un apposito fondo per alimentare la contrattazione decentrata integrativa in favore del personale degli enti locali.
Ogni amministrazione deve prevedere le risorse finanziarie necessarie nei limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione nazionale, procedendo tempestivamente, all’inizio di ciascun esercizio finanziario, a costituire il fondo suddetto, il quale potrà essere erogato a seguito di apposita contrattazione con le organizzazioni sindacali.
Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo Marche, nella delib. n. 74/2022/PRSE, depositata lo scorso 8 giugno, la procedura in parola si articola secondo un preciso cronoprogramma, caratterizzato da tre fasi obbligatorie e sequenziali, ossia:
– l’individuazione in bilancio delle risorse,
– l’adozione dell’atto di costituzione del fondo (che costituisce il vincolo contabile alle risorse, quantificandole), atto che è di competenza del dirigente – o del responsabile di settore – e deve essere sottoposto alla certificazione da parte dell’organo di revisione;
– la sottoscrizione del contratto decentrato annuale, quale titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione (cfr. sez. reg. di controllo Marche, delib. n. 13/2019/PRSP).
Conformemente a tali scansioni procedurali, sotto il profilo strettamente contabile, al punto 5.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011, si precisa che “Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio”.
Ne consegue che, come rimarcato dalla giurisprudenza contabile, solamente nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi le risorse riferite al fondo potranno essere impegnate e liquidate (cfr. sez. reg. di controllo Molise, delib. n. 218/2015/PAR; sez. reg. di controllo Veneto, delib. n. 263/2016/PAR), atteso che “è la formale deliberazione di costituzione del Fondo che assume rilievo quale atto costitutivo finalizzato ad attribuire il vincolo contabile alle relative risorse”. Pertanto, l’impegno di spesa, connesso al fondo, può essere adottato solo con la sottoscrizione della contrattazione integrativa; difatti “se la costituzione del fondo si atteggia quale presupposto per la costituzione del vincolo sul risultato di amministrazione, la sottoscrizione del contratto decentrato è il presupposto necessario ed indispensabile per l’erogazione delle risorse, in quanto ne rappresenta il titolo giuridico legittimante” (cfr. sez. reg. di controllo Lazio, delib. n. 7/2019/PAR).
Al riguardo, si evidenzia come i principi contabili armonizzati rimarchino l’esigenza di stipulare il contratto decentrato entro l’inizio dell’anno al fine di creare il titolo giuridico legittimante l’erogazione di trattamenti fissi e continuativi quali le indennità di comparto, indennità dei profili professionali, posizioni organizzative, indennità di turno, disagio, reperibilità, maneggio valori (cfr. sez. reg. di controllo Calabria, delib. n. 167/2018).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento