Fondo contenzioso la verifica dei revisori è un obbligo senza necessità di impulso dei giudici contabili

I revisori che non avevano attestato la congruità dell’accantonamento e dello stanziamento al fondo rischi del contenzioso, hanno motivato, nel questionario, tale scelta in quanto non era stata richiesta dalla Corte dei conti.

4 Maggio 2022
Modifica zoom
100%

I revisori che non avevano attestato la congruità dell’accantonamento e dello stanziamento al fondo rischi del contenzioso, hanno motivato, nel questionario, tale scelta in quanto non era stata richiesta dalla Corte dei conti. La Corte dei conti per la Valle d’Aosta (deliberazione n.6/2022) non ha condiviso la motivazione in ragione dell’obbligo previsto dai principi contabili.

Debiti fuori bilancio e contenzioso

Nell’esame del conto consuntivo dell’anno 2019 è emerso il riconoscimento di debiti fuori bilancio pari ad euro 14.696,76, tutti scaduti e imputati nell’esercizio 2019, importo che risulta in diminuzione rispetto a quello del conto consuntivo dell’anno precedente. Con riferimento alle tipologie dei debiti fuori bilancio, come enucleate all’art. 194 del TUEL, il Comune ha indicato che sono tutte derivanti da sentenze esecutive, ossia non sono presenti debiti fuori bilancio causati dalla violazione delle ordinarie procedure di spesa per beni e servizi di cui alla lett.e).

In merito ai debiti fuori bilancio, il Collegio dei revisori dei conti ha attestato che dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non sono stati riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio, così come non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento. Quanto alle modalità di copertura, ex art. 193, comma 3, del TUEL, sono state utilizzate disponibilità di bilancio di parte corrente stanziate a fondo rischi contenzioso. Relativamente a quest’ultimo aspetto, l’accantonamento a rendiconto 2019 risulta pari a euro 176.000,00, in aumento di euro 40.000,00 rispetto all’accantonamento risultante dal precedente rendiconto. Nella relazione sulla gestione predisposta dall’Organo esecutivo, l’Ente ha precisato che la situazione delle cause pendenti è la seguente: l’accantonamento in AA per euro 140.000 viene aumentato per un importo pari al fondo stanziato nel Bilancio 2019 per euro 180 mila, ridotto per effetto di un prelievo per riconoscimento di una causa persa (114.354,76) la parte rimanente viene poi ridotta per effetto di una causa vinta (valore 30.500). Importo definitivo del nuovo accantonamento sarà 140.000 + 180.000 – 114.354 – 30.500, per un totale di euro 176.000 (arrotondato).

Il Collegio contabile ha, tuttavia, osservato che nel questionario relativo agli oneri da contenzioso 2019, l’Organo di revisione segnala di non aver attestato la congruità dell’accantonamento e dello stanziamento al fondo, motivando che la stessa “non è stata richiesta”, motivazione questa che non può essere condivisa.

Infatti, il punto 5.2, lettera h), del principio contabile applicato n. 4/2 allegato al d.lgs. 118/2011, con riferimento al fondo rischi contenzioso, stabilisce, tra l’altro, che “L’organo di revisione dell’ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti”. Dal tenore letterale della norma, che pone direttamente in capo al revisore un obbligo di provvedere perentorio, si ricava, inequivocabilmente, che la verifica di congruità debba essere svolta dallo stesso senza che sia necessaria un’espressa richiesta in tal senso dell’Ente. A dire del Collegio contabile, pertanto, la la congruità degli accantonamenti a fondo rischi contenzioso, risponde alla ratio, comune a tutti i fondi rischi, di tutelare gli equilibri di bilancio, preservando l’Ente da possibili criticità finanziarie derivanti da oneri conseguenti a sentenze esecutive per le quali, a dispetto del principio della prudenza, non siano state doverosamente accantonate adeguate risorse. Di conseguenza, il Collegio contabile ha invitato l’Organo di revisione a dare evidenza nella propria relazione dell’avvenuta verifica di congruità degli accantonamenti a fondo rischi contenzioso.

prontuario per lufficio ragioneria QUECCHIA

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento