I debiti fuori bilancio che sono stati censiti dall’ente, nelle more del loro riconoscimento e della loro copertura, devono essere inglobati nel risultato di amministrazione, utilizzando in via analogica e surrogatoria il fondo rischi, diverso e distinto rispetto a quello relativo alle passività potenziali da contenziosi. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti della Sicilia (deliberazione n.108/2022).
La verifica
A seguito della verifica dei conti e delle note istruttorie inviate dal magistrato istruttore con relativa risposta dell’ente locale, sono emersi debiti fuori bilancio da riconoscere di importo elevato. Dopo aver evidenziato come, alla formazione di debiti fuori bilancio deve seguire la tempestività segnalazione della loro insorgenza e il successivo riconoscimento, così da evitare l’insorgere di ulteriori passività come eventuali interessi o spese di giustizia, il collegio contabile evidenzia alcune indicazioni della Sezione delle Autonomie, secondo cui “l’iter procedurale tratteggiato dall’art. 194 Tuel individui precise competenze e correlate responsabilità – che possono discendere dal ritardo nell’espletare gli adempimenti dovuti – e come la contabilità armonizzata abbia posto l’attenzione sull’esigenza che «le attività gestionali e contabili siano improntate al principio dell’efficienza e della celerità del procedimento di spesa tenuto conto anche della normativa in tema di interessi moratori per ritardati pagamenti». A tal riguardo questa Sezione (cfr. deliberazione n. 21/2018) ha già evidenziato come «in una corretta gestione finanziaria l’emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione debba essere portata tempestivamente al Consiglio dell’ente per l’adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell’art. 194, comma 1, e il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall’art. 193, comma 3, e 194, commi 2 e 3» ammonendo nel contempo che, laddove vi sia un ritardo che comporti il rinvio del riconoscimento ad esercizi successivi a quello in cui il debito è emerso, si produrrebbe una non corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente” (deliberazione n. 27/2019).
A dire sempre della monofilachia copntabile “i debiti fuori bilancio, infatti, non solo alterano l’equilibrio della gestione, ma possono anche preludere a situazioni di dissesto ed uno slittamento del riconoscimento del debito in un esercizio successivo a quello effettivo di maturazione, ad esempio, viola il principio di veridicità dei documenti e delle risultanze contabili e, nel contempo, altera le risultanze rilevanti ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio (Sezione delle Autonomie, relazione al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti locali, approvata con deliberazione n. 4/2017)” (Corte dei conti, Sezione Autonomie, del. n. 9/2017).
Le indicazioni
Premesse le indicazioni sopra evidenziate della Sezione delle Autonomie, in ordine ai riflessi sul risultato di amministrazione della presenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti e finanziati, nonché agli obblighi prudenziali gravanti sugli enti locali, è stato evidenziato che ““in sede di quantificazione degli equilibri, è corretto che le maggiori passività siano considerate contabilmente “certe” in presenza di un ragionevole riscontro documentale del carattere “temuto” della loro esistenza. Inoltre, sulla base dello stesso precetto, ma anche nel rispetto del postulato n. 5 dei principi generali della contabilità pubblica (“veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità”) di cui all’Allegato n. 1 del d.lgs. n. 118/2011, i debiti fuori bilancio che sono stati censiti dall’ente, nelle more del loro riconoscimento e della loro copertura, devono essere inglobati nel risultato di amministrazione, utilizzando in via analogica e surrogatoria il fondo rischi (Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 32/2020).
Pertanto, l’ente locale non ha proceduto ad accantonare prudenzialmente l’importo derivante dalla ingente mole di debiti fuori bilancio pendenti al 31.12, da accantonare in un fondo rischi diverso da quello contenzioso per l’evidente considerazione che i DFB sono già maturati e devono essere riconosciuti, finanziati e liquidati, mentre il fondo contenzioso serve a dare copertura prudenziale alle eventuali condanne (non ancora decise), con la conseguenza che il mancato accantonamento incide negativamente sul Risultato di amministrazione degli esercizi presi in esame.
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