Flessibilità di bilancio dello Stato – Circolare MEF

Circolare Ministero dell’economia e delle finanze 21/12/2016 n. 30
Indicazioni per l’attuazione dei decreti legislativi n. 90 e n. 93 del 2016 in materia di flessibilità di bilancio dello Stato

Negli ultimi anni, nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, diverse norme di natura transitoria hanno contribuito ad ampliare la flessibilità in fase gestionale del bilancio dello Stato, ossia la facoltà (entro certi limiti) di rimodulare l’allocazione iniziale delle risorse iscritte in bilancio con atti amministrativi e quindi senza la necessità di ulteriori interventi legislativi.
Il ricorso alle varie forme di flessibilità di bilancio si è reso indispensabile nei casi in cui, successivamente all’approvazione parlamentare del bilancio di previsione, il verificarsi, nel corso della gestione, di eventi imprevisti hanno reso l’allocazione delle risorse non più appropriata in relazione agli obiettivi; in altri casi, la disponibilità di un adeguato margine di flessibilità ha rappresentato un elemento indispensabile per il razionale impiego delle risorse nell’ambito di una medesima Amministrazione anche tenuto conto dell’entità delle manovre di finanza pubblica che hanno inciso sul bilancio dello Stato.

La facoltà di ricorrere a strumenti di flessibilità si è progressivamente articolata e diversificata in relazione sia alla fase di bilancio che all’ orizzonte temporale in cui può esercitarsi. In tal senso si distingue:

– la flessibilità di tipo verticale, che si esercita nell’ambito di una stessa annualità di bilancio e riguarda variazioni compensative tra diversi livelli di spesa (come ad esempio all’interno di un programma o tra programmi della stessa missione, ovvero tra programmi di missioni diverse nello stesso stato di previsione);

– la flessibilità di tipo orizzontale, che si esercita nell’ambito delle diverse annualità degli stati di previsione nel rispetto del limite di spesa complessivo autorizzato dalla legge (ad esempio tra gli esercizi del bilancio pluriennale, ovvero per la reiscrizione, in coda all’anno terminale, degli stanziamenti totalmente non impegnati riferibili a leggi pluriennali di spesa).

Al fine di riordinare e dare certezza al quadro complessivo delle regole dettate dalla normativa contabile, l’articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 e gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 12 maggio 2016 n. 93, hanno introdotto, in via permanente, strumenti che ampliano e rendono organica la disciplina in materia di flessibilità di bilancio, sia in sede previsionale (predisposizione del DLB) che in fase gestionale.

Con riferimento alla fase di formazione delle previsioni di bilancio, il quadro si è ulteriormente arricchito con le disposizioni introdotte dalla legge 4 agosto 2016, n.163, riguardante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243”.

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