di MATTEO BARBERO (ItaliaOggi, 07/02/2024)
Gli enti locali possono adeguare i propri regolamenti alla riforma dello Statuto del contribuente anche oltre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione. Lo afferma l’Ifel in una nota di approfondimento delle novità contenute nel recente dlgs 219/2923 che, dando attuazione alla legge delega (legge n.111/2023) ha profondamente modificato la legge n.212/2000. Si tratta di una una profonda revisione dello Statuto, che introduce nuove disposizioni destinate ad incidere anche sulla gestione dei tributi locali e in particolare sull’accertamento. Ifel evidenzia i rischi di appesantimento procedurale e anche di aumento dei costi di gestione, che impongono una rivisitazione complessiva dei processi fin qui adottati nel senso del più deciso orientamento dell’azione di controllo fiscale all’incremento dell’adesione spontanea alla riscossione, sia nella fase delle scadenze di pagamento ordinarie sia nel corso del processo di accertamento, valorizzando gli obblighi di maggior tutela del contribuenti che promanano dalle nuove norme dello Statuto in termini di miglioramento del rapporto tributario e di maggiore tasso di riscossione precedente all’avvio della fase coattivao del contenzioso. Al contempo, anche sulla base degli ulteriori interventi attuativi della delega fiscale attesi per le prossime settimane, in particolare quelli riguardanti i tributi locali, la riscossione e l’accertamento, è quanto mai necessario assicurare una efficace traduzione attuativa dei criteri di rafforzamento delle capacità di controllo e di snellimento degli strumenti di supporto alla riscossione coattiva, la cui funzione deterrente è altrettanto essenziale per pervenire ad un assetto della gestione della riscossione più incisivo e aderente alle esigenze della fiscalità locale (si veda ItaliaOggi del 26 gennaio scorso). La Fondazione Anci ritiene che l’ente possa adottare un unico regolamento di attuazione dei principi generali dettati dallo Statuto, oppure procedere all’inserimento delle disposizioni nel regolamento generale delle entrate. Qualunque sia la scelta, si ritiene che il regolamento non soggiaccia al termine ultimo previsto per l’approvazione dei bilanci comunali, trattandosi di disposizioni che sono tecnicamente di recepimento di norme legislative, peraltro non riguardanti la disciplina dei tributi, ma di natura essenzialmente procedurale. D’altro canto, sia l’originario art. 1, comma 4, della legge n.212/2000, sia l’art. 12 del dlgs. 156/2015 assegnavano agli enti locali il termine di sei mesi per adeguare il proprio ordinamento, confermando, quindi, che gli atti normativi comunali di attuazione non erano soggetti ai termini di approvazione delle delibere tributarie. Inoltre, va evidenziato che con le precedenti disposizioni l’obbligo di adeguamento riguardava sia lo statuto comunale che gli atti normativi, mentre oggi la disposizione fa riferimento all’ordinamento, sicché sarà sufficiente il recepimento dei nuovi principi in un regolamento comunale. Infine, Ifel chiarisce che nelle more dell’adeguamento dell’ordinamento comunale, o in assenza di aggiornamento dello stesso, i principi generali disciplinati dallo Statuto rimangono comunque direttamente applicabili, sebbene il mancato adattamento di detti principi alla particolare disciplina dei tributi comunali, da realizzarsi con il regolamento comunale, potrebbe essere fonte di contrasto interpretativo e contenzioso.
In collaborazione con Mimesi s.r.l.
* Articolo integrale pubblicato su Ilsole24ore del 07 febbraio 2024.
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