Finanziamento dei debiti fuori bilancio e tempestività nel riconoscimento

A fronte di numerosi debiti fuori bilancio riscontrati in sede di controllo dei conti di un ente locale, la Corte dei conti ha indicato la corretta procedura e le risorse finanziarie necessarie, previste dall’ordinamento, per il loro pagamento, nonché un esplicito invito all’ente per un tempestivo riconoscimento anche per evitare responsabilità erariali per un eventuale ritardo.

23 Marzo 2021
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A fronte di numerosi debiti fuori bilancio riscontrati in sede di controllo dei conti di un ente locale, la Corte dei conti della Liguria (deliberazione n.25/2021) ha indicato la corretta procedura e le risorse finanziarie necessarie, previste dall’ordinamento, per il loro pagamento, nonché un esplicito invito all’ente per un tempestivo riconoscimento anche per evitare responsabilità erariali per un eventuale ritardo.

I debiti fuori bilancio e l’utile di impresa

In sede di verifica dei conti di un ente locale l’attenzione dei magistrati contabili si è concentrata su un numero consistente di deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio, oltre alla constatazione del ritardo nel loro riconoscimento, evidenziando come tale prassi dimostri una diffusa non corretta applicazione delle regole contabili disciplinanti le fasi della spesa.  Inoltre, è emerso come la copertura dei diversi debiti fuori bilancio sia avvenuta utilizzando i proventi incassati dalla vendita delle quote azionarie nella propria società partecipata.

In merito al ritardo riconoscimento dei debiti fuori bilancio, il Collegio contabile ha rilevato come il tempestivo riconoscimento abbia una doppia finalità. Da una lato, la presenza di debiti fuori bilancio potrebbe celare l’esistenza di situazioni di squilibrio e per tale ragione l’art. 188 TUEL, prevede che, in presenza, nell’ultimo rendiconto, di disavanzo o di debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento di debito fuori bilancio, è fatto divieto agli enti locali di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Da un altro lato, il tempestivo riconoscimento evita la formazione di ulteriori oneri (es. interessi passivi) oltre che essere astrattamente idonea a generare responsabilità per funzionari e/o amministratori.

La deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, diretta a garantire la salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, deve indicare contestualmente le risorse per far fronte alla conseguente assunzione del nuovo impegno contabile e al relativo pagamento, individuandole tra le fonti di finanziamento consentite dall’ordinamento. Queste ultime sono indicate dall’art. 193, comma 3, TUEL a norma del quale possono essere utilizzate, per l’anno in corso e i due successivi, le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione. È, altresì, previsto che la copertura possa essere approntata anche con i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili o da altre entrate in conto capitale, ma solo con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Inoltre, l’art. 194, comma 3, TUEL prevede che gli enti locali possano far ricorso a mutui, ai sensi degli articoli 202 e seguenti, solo in presenza di debiti fuori bilancio di parte capitale.

Avuto riguardo ai debiti fuori bilancio di cui alla lett.e) dell’art. 194 si realizza quanto la spesa sostenuta non ha a monte la copertura finanziaria e non è possibile impegnare la spesa. In tale caso, il Consiglio comunale deve procedere alla riconduzione del debito al sistema del bilancio nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. Per la parte non riconosciuta, il rapporto obbligatorio intercorrerà tra il privato fornitore e il pubblico funzionario che ha consentito la fornitura (art. 191, comma 4, TUEL). AI fini del calcolo del quantum da riconoscere e in particolare all’utile di impresa, il consolidato orientamento della magistratura contabile ha precisato che tale utile di impresa, in quanto rappresentativo della componente economica della controprestazione integrante il guadagno del privato, non può in alcun modo costituire un arricchimento per l’Ente.

Quanto sopra precisato, il Collegio contabile ha rilevato come le delibere abbiano riconosciuto solo succintamente l’utilità e l’arricchimento per l’Ente e non hanno recano alcuna considerazione circa il computo del debito da riconoscere, con particolare riferimento alla quantificazione dell’utile di impresa.

Le fonti di copertura dei debiti fuori bilancio

In considerazione della copertura finanziaria dei debiti attuata dall’ente con i proventi dell’operazione di alienazione di alcune quote azionarie, il Collegio contabile ha richiamato il Comune a prestare attenzione nell’individuazione delle fonti di finanziamento, che devono necessariamente essere conformi a quanto disposto dall’art. 193, comma 3, TUEL, a norma del quale la copertura può essere approntata anche con i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili o da altre entrate in conto capitale solo con riferimento a squilibri di parte capitale. Pertanto, in considerazione delle diverse fonti di copertura ammesse dalla legge, è necessario che il Comune indichi espressamente la natura della spesa sostenuta, ossia se di parte corrente o in conto capitale, al fine di poter verificare l’idoneità della copertura approntata.

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